Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Primo via libera Ue alla fattura elettronica generalizzata


/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA Giovedì, 8 febbraio 2018
4-6 minuti

Gli obblighi decorrono dal 1° gennaio 2019 per tutti i soggetti passivi IVA e dal 1° luglio 2018 per carburanti e appalti pubblici

L’estensione generalizzata degli obblighi di fatturazione elettronica, prevista a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per specifiche operazioni già dal 1° luglio 2018, ottiene il primo via libera dall’Unione europea.

Con documento COM(2018) 55 final del 5 febbraio 2018, la Commissione europea ha redatto la proposta che il Consiglio Ue dovrà approvare all’unanimità, con la quale autorizza lo Stato italiano a imporre ai soggetti passivi IVA la fatturazione elettronica obbligatoria.
La direttiva 2006/112/CE che disciplina l’IVA consente, infatti, il ricorso alla fattura elettronica solamente qualora vi sia l’accordo del destinatario (art. 232) e non consente agli Stati membri di accettare fatture che non soddisfano i requisiti fissati dalla direttiva medesima (art. 218).

Per poter derogare alle norme previste nella direttiva 2006/112/CE, allo scopo di semplificare la riscossione dell’IVA oppure (come nella fattispecie) con finalità antievasive o antielusive, gli Stati membri sono tenuti a richiedere una misura speciale agli organi dell’Unione ai sensi dell’art. 395 della stessa direttiva.
Così ha agito lo Stato italiano, che ha richiesto l’autorizzazione a introdurre norme derogatorie rispetto agli artt. 218 e 232 della direttiva inviando una comunicazione alla Commissione europea, protocollata il 27 settembre 2017.
Secondo l’Italia, l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica mediante Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate, consente agli uffici di acquisire in tempo reale i dati delle fatture, con conseguenti vantaggi in termini di tempestività sui controlli e sulla riscossione.

Con il documento del 5 febbraio 2018, la Commissione propone di autorizzare la deroga dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021, dopo di che l’Italia, se intende prorogare la misura, dovrà presentare una relazione sul funzionamento della stessa in merito alla lotta alle frodi e all’evasione dell’IVA, includendo tra l’altro una valutazione degli effetti sui soggetti passivi in termini di oneri e costi amministrativi in capo a questi ultimi.

Anticipando il rilascio della misura di deroga alla direttiva, il legislatore nazionale con la L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha dunque stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico per la generalità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia.
Sono incluse sia le operazioni tra soggetti passivi (B2B) che le operazioni rese nei confronti di “privati consumatori” (B2C). La trasmissione è prevista mediante Sistema di Interscambio e consente l’abolizione degli obblighi di comunicazione dei dati delle fatture (art. 21 del DL 78/2010) ancora previsti per l’anno d’imposta 2018.

Fattura elettronica per le operazioni B2B e B2C

Gli obblighi di fatturazione elettronica sono anticipati al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina e gasolio usati come carburanti e per le prestazioni di servizi rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di appalti pubblici.

Dalla fattura elettronica sono comunque esonerati i soggetti in regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011) e in regime forfetario (L. 190/2014), come indicato di recente in occasione di Telefisco 2018 e confermato dall’autorizzazione predisposta dalla Commissione europea.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...