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ASD e SSD al bivio dell’iscrizione del Registro unico del Terzo settore

/ Francesco NAPOLITANO Sabato, 17 marzo 2018
6-8 minuti

La L. 398/91 sarà disapplicata per gli enti che transiteranno nel RUNTS

La riforma del Terzo settore, introdotta nel nostro ordinamento con il DLgs. 117/2017 (contenente il Codice del Terzo settore – CTS), ha portato molti operatori a chiedersi quale possa essere l’evoluzione delle numerose realtà associative che – ad oggi – beneficiano delle agevolazioni recate dalla L. 398/91.

Tale legge, nata appositamente per le associazioni sportive dilettantistiche, contiene un corredo di agevolazioni che vanno dalla forfetizzazione del reddito d’impresa derivante dalle attività commerciali (pari al 3% dei proventi) alla detrazione forfetaria dell’IVA a credito (50% dell’IVA a debito), oltre ad altri esoneri di ulteriori obblighi (dichiarazione IVA e strumentali).

Nel corso del tempo, il legislatore, con disposizioni ad hoc, ha allargato il campo di applicazione della norma suddetta anche a enti associativi diversi da quelli sportivi dilettantistici, ritenuti anch’essi meritevoli di sostegno con analoghe agevolazioni fiscali, tenuto conto del substrato di scopi no profit di tali realtà associative.
Per effetto dell’art. 9-bis del DL 417/91 e dell’art. 2, comma 31 della L. 350/2003, le agevolazioni ex L. 398/91 sono state infatti estese alle associazioni senza scopo di lucro e alle pro loco (per la prima norma) e alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare senza scopo di lucro (per la seconda norma).

In questo modo, si è assistito a un ampliamento davvero massiccio della platea dei soggetti titolati a richiedere le suddette agevolazioni, a condizione di rispettare i requisiti soggettivi (assenza di scopo di lucro) e oggettivi (esercizio di apposita opzione nel modello UNICO/REDDITI – quadro VO e comunicazione alla SIAE, limite attuale massimo di proventi commerciali annui del periodo precedente di non oltre 400.000 euro).

Con la citata riforma del Terzo settore, l’Esecutivo, in attuazione alla delega ricevuta dalla L. 106/2016, nell’opera di riordino organico della materia ha previsto due disposizioni per la L. 398/91: da un lato essa verrà disapplicata per tutti quegli enti che, per effetto di apposita opzione, transiteranno nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS); dall’altro lato, lo stesso DLgs. 117/2017 ha previsto l’abrogazione delle citate norme di cui al DL 417/91 e alla L. 350/2003.
Di conseguenza, il panorama normativo che si andrà a configurare nel momento di piena entrata vigore della riforma, ex art. 104, comma 2 del DLgs. 117/2017 integrato dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5-sexies del DL 148/2017, prevedrà la presenza della L. 398/91 limitatamente alle ASD e alle SSD non lucrative (non enti del Terzo settore), a queste ultime applicabile per effetto dell’art. 90 della L. 289/2002. In merito, si segnala che il CNDCEC propone di permettere agli enti sportivi dilettantistici che aspirano a iscriversi nel RUNTS di mantenere il regime fiscale della L. 398/91 (si veda “Regime della legge 398/91 anche a enti sportivi dilettantistici del Terzo settore” di oggi).

Ecco, quindi, l’estrema preoccupazione delle migliaia di associazioni ricreative, culturali e pro loco, che per effetto della citata abrogazione non saranno più destinatarie delle agevolazioni previste.

Sempre per effetto della riforma, l’art. 148, comma 3 del TUIR nella versione finale (quella a regime) si applicherà solo agli enti esclusi ex art. 4, comma 2, dal CTS (partiti politici, sindacati, associazioni di categoria), alle ASD e agli enti religiosi che non vorranno iscriversi al RUNTS. Tale norma prevede la “decommercializzazione dei corrispettivi specifici” versati dagli associati per ottenere prestazioni di servizi ulteriori rispetto a quelli statutariamente previsti, con un parallelo anche ai fini IVA, ex art. 4, comma 4 del DPR 633/72.

In altri termini, gli enti associativi in questione dovranno decidere se stare dentro o fuori il RUNTS, perché da una parte non sarà più applicabile la L. 398/91 per effetto della più volte citata abrogazione delle norme che lo permettevano, dall’altra non sarà più applicabile loro neanche il citato art. 148, comma 3 del TUIR.
Non transitando nel RUNTS e continuando a svolgere l’attuale attività, per tali enti tutte le entrate saranno considerate di carattere commerciale, ad esclusione delle quote associative, previste dall’art. 148, comma 1 del TUIR, correndo il rischio della perdita della qualifica di ente non commerciale ex art. 149 del TUIR.

Ecco perché, in prospettiva, a parere di chi scrive, per tali enti il passaggio nel RUNTS costituirà una necessità; nel CTS sono previsti regimi forfetari del reddito d’impresa, sicuramente meno vantaggiosi della L. 398/91 (tranne il caso delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale), ma sempre finalizzati a limitare fortemente il carico tributario, visto che non potranno neanche optare per l’art. 145 del TUIR. La decisione dipenderà, però, dall’analisi autonoma di ogni singolo ente. Oltre a ciò, il transito nel RUNTS permetterà a tali enti di godere di ulteriori vantaggi fiscali (imposte indirette e locali) ed essere anche soggetti privilegiati in caso di concessione in uso di beni mobili e immobili degli enti pubblici.

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