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Comunicazione a maglie larghe per i dati delle bollette doganali


/ Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO Giovedì, 29 marzo 2018
5-7 minuti

Fra i dati oggetto di comunicazione nell’ambito del nuovo “spesometro”, da trasmettere entro il 6 aprile 2018, vi sono anche quelli delle bollette doganali ricevute e registrate nel secondo semestre del 2017.
Per tali documenti, l’Agenzia delle Entrate consente modalità semplificate di comunicazione, con specifico riferimento all’indicazione dei dati fiscali del cedente. Deve evidenziarsi, tuttavia, che l’applicazione delle semplificazioni in argomento comporta alcune difficoltà di natura operativa.

Si ricorda innanzitutto che, secondo una prassi consolidata, legittimata dall’Amministrazione finanziaria con C.M. n. 874/72, le bollette doganali possono essere annotate nel registro IVA degli acquisti indicando, in luogo dei dati identificativi del cedente (ditta, denominazione e ragione sociale), l’ufficio doganale presso il quale le bollette sono state emesse (oltre agli altri dati necessari alla registrazione).
Proprio per tale ragione, plausibilmente, nel fornire le prime indicazioni sulle regole di compilazione della comunicazione dei dati delle fatture (art. 21 del DL 78/2010), l’Agenzia delle Entrate con circ. n. 1/2017 ha chiarito che, qualora nella bolletta doganale non siano presenti i dati del cedente, devono essere indicati, in alternativa, i dati dell’ufficio doganale presso il quale il documento è stato emesso.

Successivamente, con ris. n. 87/2017, la stessa Agenzia ha modificato in parte la propria posizione affermando che, sulla base del tenore letterale dell’art. 25 comma 2 del DPR 633/72, i dati identificativi del cedente extra-Ue, compreso il Paese di riferimento, sono obbligatori ai fini dell’annotazione sul registro degli acquisti e, di conseguenza, non possono essere omessi nella comunicazione dati fatture.

Al contempo, l’Agenzia ha riconosciuto però la possibilità di comunicare i dati delle bollette doganali in forma semplificata.
Infatti, rilevando che, da un punto di vista pratico, è possibile che i soggetti passivi IVA non dispongano dei dati identificativi del cedente extra-Ue e che alcuni software contabili consentono l’inserimento di una sola anagrafica a fronte del fornitore “bolla doganale”, per poi specificare fattura per fattura la denominazione dell’ufficio doganale da riportare nei registri IVA, l’Agenzia ha previsto la possibilità di compilare in modo semplificato i campi relativi al “codice Paese” e al “codice identificativo fiscale” (partita IVA del cedente). Il primo può essere compilato con la stringa “OO”; il secondo con una sequenza di undici “9”.
La semplificazione era stata ammessa, inizialmente, per il solo periodo d’imposta 2017, allo scopo di non gravare di ulteriori oneri gli operatori che si avvalgono dei software contabili caratterizzati da tale limitazione, e in attesa, comunque, di un loro “rapido adattamento”.

Successivamente, però, l’Agenzia ha esteso, implicitamente, la validità di tale semplificazione anche all’anno d’imposta 2018. Infatti, nella risposta a una FAQ pubblicata il 26 gennaio scorso, ha ribadito la possibilità di comunicare i dati delle bollette doganali in forma semplificata senza porre limiti temporali. Probabilmente anche in ragione del fatto che l’abolizione dell’obbligo di comunicazione delle fatture a partire dal 2019 renderebbe di scarsa utilità l’adattamento dei software contabili per un solo anno.

Tuttavia, deve rilevarsi che anche il ricorso alla semplificazione descritta ha fatto emergere alcune criticità legate al funzionamento dei software. Infatti, i soggetti passivi IVA che intendono indicare, per le bollette registrate, i riferimenti di ogni singola dogana non possono limitarsi a inserire, per ciascuna di esse, la sequenza di undici “9” in sostituzione della partita IVA del cedente. Seguendo tale procedura, il software non consentirebbe la creazione di più anagrafiche.
Per ovviare al problema si potrebbe invece assegnare a ogni singola dogana un codice identificativo “fittizio” ricorrendo a sequenze di cifre differenti. Ad esempio, in luogo di una sequenza di soli “9”, si potrebbero volta per volta modificare una o più cifre (inserendo “19999999999”, “29999999999”, ecc., e successivamente “10999999999”, “11999999999”).

La soluzione descritta si discosta soltanto formalmente dalle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, essa dovrebbe potersi ritenere ammissibile alla luce di quanto specificato nella richiamata risoluzione n. 87/2017 oltre che nelle FAQ pubblicate il 26 gennaio 2018.
In entrambi i documenti di prassi, infatti, l’Agenzia ha precisato che quando l’elemento “codice Paese” del cedente viene valorizzato con un codice di un Paese extra-Ue, il sistema non effettua alcun controllo sulla partita IVA a esso associata, presente nel medesimo blocco di compilazione, con la conseguenza che quest’ultimo codice (identificativo fiscale) “può essere valorizzato liberamente”.


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