/ Luciano DE ANGELIS Venerdì, 23 marzo 2018
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Con le assemblee ordinarie potranno essere introdotte, negli statuti degli enti che mirano a divenire ETS, solo clausole finalizzate ad adeguarli alle disposizioni inderogabili previste nel DLgs. 117/2017. Gli enti del terzo settore saranno tenuti alla redazione del rendiconto gestionale relativo ai “proventi ed oneri” e non del rendiconto finanziario. L’organo di controllo potrà effettuare la revisione legale dei conti al superamento dei parametri dell’art. 31. Sono alcune delle modifiche al codice del terzo settore previste dallo schema di DLgs. approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri (su cui nei prossimi mesi dovranno esprimersi le Commissioni parlamentari).
In alcuni casi, si tratta di mere sistemazioni letterali di norme poco chiare mentre in altri casi le modifiche sono state sostanziali.
Ai sensi dell’art. 101, comma 2 ODV, ONLUS e APS (con il correttivo le imprese sociali vengono espunte da tale procedura) possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni del’assemblea ordinaria. Il correttivo ora prevede che tali modifiche statutarie sono ammissibili negli statuti “al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”. Si tratta, quindi, di modifiche più circoscritte riguardo al passato che attengono aspetti obbligatori (esempio nomina dell’organo di controllo al superamento di determinati limiti dimensionali dell’ente, nomina degli amministratori, ecc) oppure di esclusione di nuove disposizioni derogabili come ad esempio le regole sulle deleghe assembleari.
Con l’inserimento di un nuovo comma all’art. 22 (rubricato acquisto della personalità giuridica) viene introdotta una procedura specifica per il transito degli enti riconosciuti dai registri prefettizi e regionali al RUNTS. A riguardo, viene previsto per le fondazioni e per le associazioni già iscritte al Registro delle persone giuridiche di cui al DPR n. 361/2000 (relativo ai procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private), che otterranno l’iscrizione al RUNTS, che esse saranno cancellate dai registri delle persone giuridiche di cui all’anzidetto DPR senza che tale cancellazione comporti l’estinzione della acquisita personalità giuridica. A riguardo, viene altresì previsto che dell’avvenuta iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore sia data comunicazione alla Prefettura nel cui registro delle persone giuridiche l’ente era iscritto.
Rilevanti i chiarimenti anche a livello di controlli contabili, con la (opportuna) sostituzione di una parte del comma 6, dell’art. 30, che fino ad oggi aveva creato non pochi problemi interpretativi, peraltro evidenziati anche dal CNDCEC. Ora il nuovo periodo 2 del comma 6 dispone che “fermo restando il controllo contabile ai sensi del presente articolo, l’atto costitutivo o lo statuto possono attribuire all’organo di controllo, di cui sia componente almeno un revisore legale iscritto nell’apposito registro, la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia resa obbligatoria ai sensi dell’art. 31”. In pratica, un concetto desumibile dalla relazione di accompagnamento del DLgs. 117/2017 ora diventa una specifica previsione di legge e cioè che all’organo di controllo interno all’ente possa essere delegata la revisione legale, qualora si superino i limiti dimensionali di cui all’art. 31.
Come accennato in premessa, poi, viene chiarito (anche in questo caso come da interpretazione del CNDCEC nella circolare del novembre 2017) che il bilancio di esercizio a cui sono tenuti gli Enti del terzo settore si comporrà di “Stato patrimoniale” e dal “Rendiconto gestionale” e non (come fino ad oggi indicato dall’art. 13) dal rendiconto finanziario. Resterà dovuta la relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il Rendiconto gestionale per cassa, nel quale andranno inseriti i proventi e gli oneri dell’ente potrà costituire la modalità semplificata di redazione del bilancio negli enti minori (con entrate inferiori ai 220.000 euro).
Nell’art. 14, viene previsto attraverso apposita modifica che solo gli enti del terzo settore con ricavi, rendite e proventi, comunque denominati, superiori a 220.000 euro (mentre l’attuale comma 2 dell’art. 14 lo prevede per tutti gli enti che superano i 100.000 euro) saranno tenuti a pubblicare annualmente sul proprio sito internet, o su quello della rete associativa a cui aderiscono, e tenere aggiornati, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, dei dirigenti ed associati.