/ REDAZIONE Martedì, 27 marzo 2018
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Nel corso della riunione del “Forum italiano sulla fatturazione elettronica”, tenutasi ieri a Roma, si è registrata un’ampia convergenza sugli aspetti tecnici e regolamentari ancora da definire per il debutto della fatturazione elettronica generalizzata dal 1° gennaio 2019 (per le cessioni di carburanti e per la filiera degli appalti pubblici già dal 1° luglio 2018).
Tra gli aspetti più rilevanti si segnala che:
- la fattura elettronica si considera emessa se non viene scartata dal Sistema di Interscambio (SdI);
- la condizione di esistenza di una fattura è il suo transito nel SdI;
- la data di emissione del documento, ai fini fiscali, è la data fattura indicata nel file XML;
- ai fini della detrazione IVA nella liquidazione mensile o trimestrale, sarà necessario che la data di ricezione del file XML sia antecedente al termine per effettuare la liquidazione periodica del mese di riferimento ex art. 1 del DPR 100/98;
- tutte le fatture, comprese quelle tra soggetti passivi IVA, saranno rese disponibili sul Sistema di Interscambio;
- sarà prevista la possibilità di estrazione automatica massiva dei dati delle fatture dal SdI;
- verranno regolamentati i casi di “rifiuto” per la Fattura PA;
- probabilmente saranno accettate anche fatture senza firma digitale per quanto riguarda la trasmissione B2B e, in alternativa alla firma digitale, sarà possibile su base opzionale garantire l’integrità del documento emesso mediante la c.d. “impronta” del documento informatico o altri sistemi che ne assicurino l’immodificabilità;
- saranno eliminate le notifiche di accettazione e di rifiuto di parte ricevente; rimangono le notifiche del parte del Sistema di Interscambio.
Con una nota informativa datata 22 marzo 2018, destinata a Confindustria e ad altre associazioni di categoria, l’Agenzia delle Entrate ha quindi confermato che la fatturazione elettronica generalizzata dal 1° gennaio 2019 (e per carburanti e appalti pubblici dal 1° luglio 2018) seguirà le modalità attualmente in uso per le fatture elettroniche nei confronti della P.A. (dal 2013) e per la fatturazione tra “privati” su base facoltativa (dal 2017).
Dette modalità corrispondono:
- a una casella PEC (tutte le imprese registrare in Camera di Commercio e tutti i professionisti iscritti a un ordine professionale hanno l’obbligo di attivare una PEC, comunicarla alla CCIAA o all’ordine di iscrizione e verificarne la sua correttezza nel sistema INI-PEC);
- un canale web service o FTP (si tratta di una modalità di colloquio automatico che necessita di un preventivo accreditamento presso SdI secondo la procedura già utilizzata per la fatturazione elettronica nei confronti della P.A.; è possibile accreditarsi accedendo alla pagina “Accreditare il canale” del sito www.fatturapa.gov.it).
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha reso noto alle imprese che le regole, le specifiche tecniche e la documentazione sui file da trasmettere sono disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it nelle sezioni Documentazione FatturaPa e Documentazione Sistema di interscambio.
Infine, viene ricordato che gli utenti che intendono già avvalersi del processo di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, su base opzionale, possono seguire la procedura web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “Fatture e Corrispettivi”, accreditandosi mediante le credenziali Entratel o Fisconline oppure con SPID o con CNS e successivamente selezionando l’area “Fatture Elettroniche”.