/ Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO Venerdì, 20 aprile 2018
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Lo Stato italiano ha ricevuto l’autorizzazione, da parte del Consiglio Ue, all’introduzione degli obblighi di emissione e accettazione delle fatture in formato elettronico.
Lo ha stabilito la decisione di esecuzione n. 2018/593 del 16 aprile 2018 del Consiglio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue di ieri.
È stata, dunque, riconosciuta la deroga all’art. 232 della direttiva 2006/112/CE, il quale richiede che il ricorso alla fattura elettronica sia subordinato all’accordo del destinatario. Tale deroga autorizzata dall’Ue potrà applicarsi dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021.
L’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio, è stata prevista a livello normativo dalla legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 909 e seguenti), “anticipando” la concessione della deroga da parte della Ue (deroga che, comunque, l’Italia aveva preventivamente richiesto in data 27 settembre 2017).
La principale finalità di tale misura, ricordata nell’ambito della decisione del Consiglio, è quella di fornire un nuovo ed efficace strumento per il contrasto alle frodi. Infatti, l’obbligo di fatturazione elettronica generalizzato, come declinato dalla norma nazionale, si accompagna all’obbligo di far transitare tutte le fatture sul Sistema di Interscambio. Convogliando i documenti su un’unica piattaforma, dunque, l’Amministrazione finanziaria sarà in grado di acquisire i dati pressoché in tempo reale e, conseguentemente, di effettuare controlli tempestivi e automatici in merito alla coerenza degli importi IVA dichiarati e versati.
Tali finalità sono state richiamate anche nella recente circolare della Guardia di Finanza n. 114153/2018, ove si evidenzia che la disponibilità immediata dei dati di fatturazione consentirà all’Amministrazione finanziaria di distinguere, nel novero dei soggetti che non presentano le dichiarazioni fiscali o non eseguono versamenti d’imposta, gli operatori che effettuano o hanno effettuato transazioni commerciali.
Le tipologie di operazioni che per prime saranno interessate dall’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, con decorrenza dal 1° luglio 2018, sono:
- le cessioni di benzina e gasolio usati come carburanti;
- le prestazioni di servizi rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di appalti pubblici.
Dal 1° gennaio 2019, invece, l’obbligo interesserà tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi “effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato”.
Su quest’ultimo aspetto, l’art. 1 della decisione del Consiglio sembra contenere un elemento di parziale difformità rispetto alla norma nazionale (art. 1 comma 909 della L. 205/2017).
Sono menzionati infatti i soli documenti “emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano”, mentre la già citata disposizione interna si riferisce anche ai soggetti non residenti in possesso di un numero di identificazione IVA italiano.
In quanto alle esclusioni dalla disciplina della fatturazione elettronica, è confermato l’esonero per i soggetti in regime delle “piccole imprese” (art. 282 della direttiva 2006/112/CE), equivalente comunitario del regime “di vantaggio” ex art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011 e del regime forfetario per gli autonomi ex L. 190/2014. Tale esonero, peraltro, è specificamente previsto dall’art. 1 comma 909 della legge di bilancio 2018.
Obbligo anche per i commercianti al minuto
Con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione della norma, la già citata circolare GdF n. 114153/2018 ha specificato che il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarderà anche i commercianti al minuto e i soggetti assimilati ex art. 22 del DPR 633/72. Tali operatori, sebbene siano tenuti a certificare i corrispettivi mediante rilascio di scontrino e/o ricevuta fiscale, dovranno emettere fattura in formato elettronico laddove richiesta dal cliente/consumatore finale al momento di effettuazione dell’operazione.
Per le cessioni di carburante per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione, peraltro, l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico dal 1° luglio 2018 è espressamente previsto dall’art. 22 comma 3 del DPR 633/72 (modificato sul punto dalla legge di bilancio 2018) qualora il cessionario sia un soggetto passivo IVA.
Sebbene sia probabile che il nuovo obbligo risulterà piuttosto oneroso per alcune tipologie di soggetti, gli organi comunitari hanno ritenuto la misura proporzionata agli obiettivi perseguiti, in quanto limitata nel tempo e nell’applicazione.
Un’eventuale richiesta di proroga da parte dell’Italia dovrà essere presentata alla Commissione Ue e accompagnata da una relazione in merito all’efficacia delle misure introdotte ai fini della lotta alle frodi e della semplificazione della riscossione, nonché agli impatti sui soggetti passivi in termini di oneri e costi amministrativi.