/ Anita MAURO Lunedì, 30 aprile 2018
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La sezione II del quadro RB (righi RB21-RB23) del modello REDDITI PF 2018, deputata all’indicazione del dati di registrazione del contratto di locazione va, ormai, compilata solo in alcune specifiche e non frequenti ipotesi.
L’obbligo di indicazione dei dati di registrazione del contratto di locazione permane, infatti, solo con riferimento agli immobili che soddisfino entrambi le seguenti condizioni:
- siano situati in un Comune colpito dal sisma Abruzzo del 6 aprile 2009;
- siano concessi in locazione a famiglie le cui abitazioni siano state distrutte o rese inagibili dal sisma.
L’obbligo di compilare la sezione II del quadro RB si configura solo per immobili per i quali sia stato indicato, in colonna 2 “Utilizzo” dei righi RB1-RB9, il codice 14.
In tal caso, infatti, l’art. 5 comma 2 dell’ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 29 settembre 2009 n. 3813 subordina tuttora l’applicazione della riduzione del 30% del reddito imponibile in capo al locatore all’indicazione in dichiarazione degli estremi di registrazione del contratto.
Si segnala, peraltro, che l’art. 5 comma 2 della su citata ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri, nel fissare l’obbligo di indicare in dichiarazione gli estremi di registrazione, per godere del beneficio della riduzione della base imponibile del 30%, non fa riferimento al solo contratto di locazione stipulato a favore di soggetti colpiti dal sisma, bensì anche al contratto di comodato stipulato coi medesimi soggetti (codice 15 in colonna 2 “Utilizzo” dei righi RB1-RB9).
Tuttavia, le istruzioni alla sezione II del quadro RB del modello REDDITI PF 2018 non fanno riferimento anche al comodato come situazione che dia luogo all’obbligo di compilazione della sezione II.
Peraltro, va ancora segnalato che, per quanto strano, l’obbligo di indicare i dati di registrazione della locazione prescinde dalla sussistenza dell’obbligo di registrazione.
Leggendo il commento alla colonna 8 “Contratti non superiori a 30 gg” dei righi RB21-RB23 si comprende, infatti, che, ove il contratto abbia durata inferiore a 30 giorni nell’anno e non sia, quindi, soggetto ad obbligo di registrazione, l’obbligo di compilazione della Sezione II del quadro RB permane, ma si risolve nella sola barratura della colonna 8 dei righi RB21-RB23.
Pertanto (sebbene sembri più che altro una ipotesi “di scuola”) si potrebbe ipotizzare, ad esempio, l’obbligo di compilare la sezione II anche per un contratto di locazione breve, purché stipulato in un Comune colpito dal sisma del 6 aprile 2009 e purché il conduttore sia un soggetto la cui abitazione sia stata distrutta dal sisma.
A differenza del passato, nel modello REDDITI PF 2018, quindi, non è più necessario compilare la sezione II del quadro RB per i contratti di locazione a canone concordato (codice 8 o 12 in colonna 2 “Utilizzo” dei righi RB1-RB9).
Infatti, l’art. 13 comma 4-octies del DL 30 dicembre 2016 n. 244 (come introdotto, in sede di conversione, dall’art. 1 comma 1 della L. 27 febbraio 2017 n. 19) ha abrogato l’art. 8 comma 2 della L. 431/98, che subordinava la riduzione del 30% della base imponibile, per i contratti a canone concordato, all’indicazione, nella dichiarazione dei redditi, degli estremi di registrazione del contratto.
L’abrogazione decorre dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2016 e, pertanto, è applicabile per la prima volta al modello REDDITI 2018.
Si può indicare il codice identificativo
Va ricordato, infine, che l’obbligo di indicazione dei dati di registrazione può essere adempiuto indicando i dati di registrazione nelle colonne da 3 a 6 dei righi da RB21 a RB23, ovvero compilando la sola colonna 7, in cui può essere indicato il codice identificativo del contratto di locazione, presente sulla ricevuta di registrazione telematica.