/ Luca BILANCINI Martedì, 24 aprile 2018
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Nell’ambito dell’attività di costruzione di edifici, alcuni beni utilizzati possono beneficiare di un’aliquota IVA ridotta.
In particolare, è prevista la riduzione al 4% per quanto attiene ai beni (escluse le materie prime e i semilavorati) forniti per la costruzione dei fabbricati c.d. “Tupini” e delle costruzioni rurali di cui al n. 21-bis della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72 (cfr. n. 24 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72). Si applica, invece l’aliquota in misura pari al 10% con riferimento ai beni (escluse, anche in questo caso, le materie prime e i semilavorati) forniti per la realizzazione degli interventi di nuova costruzione.
Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni in commento occorre che i beni abbiano determinate caratteristiche, che sono state delineate in vari documenti di prassi.
Fermo restando che il “bene finito” deve costituire parte strutturale del fabbricato (cfr. R.M. 30 gennaio 1988 n. 460624), nella R.M. 30 marzo 1998 n. 22 viene evidenziato come esso sia “tale, in quanto, pur incorporandosi nella costruzione, è comunque riconoscibile e non perde le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibile di ripetute utilizzazioni”.
Nella successiva risoluzione 25 giugno 2012 n. 71, l’Agenzia delle Entrate chiarisce ulteriormente tale nozione, precisando che per “beni finiti” si devono intendere, “come precisato dal Ministero delle Finanze nella Circolare del 2 marzo 1994, n. 1, i beni che, anche successivamente al loro impiego nella realizzazione dell’intervento di recupero, non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile”.
In estrema sintesi possono beneficiare dell’applicazione di aliquota agevolata, sempre che destinati agli utilizzi sopra citati (costruzione fabbricati “Tupini”, realizzazione di interventi di nuova costruzione) a titolo esemplificativo:
- gli ascensori (cfr. ad esempio, C.M. 2 marzo 1994 n. 1 e ris. Agenzia delle Entrate n. 71/2012),
- i montacarichi e gli infissi (ad esempio, C.M. n. 1/94 e ris. n. 71/2012),
- i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici e a gas (ad esempio, n. 1/94 e ris. n. 71/2012),
- le “porte a scomparsa” (R.M. 8 settembre 1986 n. 360866).
Non possono invece essere inclusi nel perimetro dei “beni finiti”, a titolo esemplificativo:
- fioriere, panchine, portabiciclette, contenitori per rifiuti, paracarri, costituendo semplici elementi di ornamento e non parti strutturali del fabbricato (R.M. n. 460624/98);
- arredi e tendaggi, non rientrando nel campo di applicazione delle norme agevolative previste per il settore edilizio (R.M. 4 maggio 1983 n. 340514).
Per le ragioni suesposte si potrebbe quindi dedurre che, ad esempio, nella realizzazione di una cucina l’aliquota ridotta potrebbe essere applicabile per componenti quali lavabi, rubinetteria, tubazioni per l’impianto idraulico e per quello del gas. Non sarebbero invece agevolabili gli elettrodomestici (ad es. la lavastoviglie) e, in generale, le componenti che costituiscono il mero “arredo”.
I beni possono anche essere oggetto di un separato acquisto
È opportuno segnalare che i beni ceduti non devono necessariamente essere inclusi nel contratto di appalto per la costruzione del fabbricato; nella R.M. n. 340514/83, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la sussistenza dell’agevolazione è sostanzialmente indipendente dal fatto “che i relativi corrispettivi siano fatturati a parte ovvero unitamente a quelli dell’appalto dell’immobile”.
Resta fermo il fatto che, come precisato nella C.M. n. 1/94, “l’applicazione dell’aliquota ridotta (…) è subordinata al rilascio di una dichiarazione da parte dell’acquirente circa la utilizzazione dei beni stessi ed è estensibile anche alle relative prestazioni di posa in opera da parte del soggetto cedente, che si configurino come operazioni accessorie nei sensi indicati dall’articolo 12 del DPR n. 633 del 1972”.