/ Luca BILANCINI Sabato, 21 aprile 2018
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Le nuove soglie relative agli INTRASTAT, contenute nel provvedimento n. 194409/2017, se, da un lato, hanno ridotto gli obblighi comunicativi ai fini statistici in capo ai soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, dall’altro, affiancandosi a quelle, già esistenti, che definiscono la periodicità di presentazione degli elenchi, hanno ulteriormente “frammentato” l’ambito soggettivo, aumentando, di fatto, le verifiche preliminari all’adempimento.
Ci riferiamo, in particolare, ai modelli INTRA-1 bis relativi alle cessioni intracomunitarie di beni. Allo stato attuale si possono, infatti, individuare tre categorie:
- i soggetti che hanno realizzato, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, un ammontare totale trimestrale di cessioni intracomunitarie di beni inferiore o uguale a 50.000 euro, i quali presentano l’elenco con periodicità trimestrale non compilando le colonne relative ai dati statistici;
- i soggetti che hanno realizzato, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, un ammontare totale trimestrale di cessioni intracomunitarie di beni superiore a 50.000 euro, ma inferiore a 100.000 euro, i quali presentano l’elenco con periodicità mensile, ma non compilano le colonne relative ai dati statistici;
- i soggetti che hanno realizzato, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, un ammontare totale trimestrale di cessioni intracomunitarie di beni uguale o superiore a 100.000 euro, i quali presentano l’elenco con periodicità mensile e sono tenuti a compilare le colonne relative ai dati statistici.
Nell’ambito dell’ultima categoria va poi segnalata la presenza di un’ulteriore distinzione “frutto” delle disposizioni di cui all’art. 6 comma 4 del DM 22 febbraio 2010: i soggetti che nell’anno precedente hanno realizzato un volume di scambi inferiore a 20 milioni di euro potranno omettere l’indicazione, fra i dati statistici, del valore statistico in euro (colonna 9), delle condizioni di consegna (colonna 10) e delle modalità di trasporto delle merci (colonna 11).
Più lineare la situazione concernente i modelli relativi alle prestazioni di servizi rese (INTRA-1 quater), dal momento che in questo caso è prevista un’unica soglia, pari a 50.000 euro, discrimine fra la periodicità mensile e quella trimestrale.
Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute, atteso che, per effetto delle disposizioni contenute nel citato art. 50 comma 6 del DL 331/93, non sussiste più alcun obbligo di presentazione degli elenchi ai fini fiscali, l’adempimento rimane in vigore, ai soli fini statistici, nel caso in cui i soggetti abbiano realizzato, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, acquisti intracomunitari di beni per un importo pari o superiore a 200.000 euro o ricevuto servizi per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro.
È bene, al proposito, segnalare due aspetti non di poco conto. Il fatto che le informazioni contenute nei modelli INTRA-2 bis e INTRA-2 quater siano “rese per finalità statistiche” non implica l’obbligo di indicazione dei soli dati di natura statistica, dovendo essere forniti anche quelli “fiscali” (che verranno utilizzati per finalità statistiche). Se così non fosse, non si comprenderebbe il motivo per cui, in alcuni casi, debbano essere ancora presentati gli elenchi relativi ai servizi intracomunitari ricevuti, considerato che tali modelli non contengono dati “statistici”.
Rischio di estromissione dall’archivio VIES, se non si opta per l’invio
L’altra riflessione concerne i soggetti “sotto soglia”, per i quali è facoltativa la presentazione dei modelli INTRA-2 bis e INTRA-2 quater. Nonostante le semplificazioni intervenute in conseguenza della nuova formulazione dell’art. 50 comma 6 del DL 331/93, non è stata apportata alcuna modifica all’art. 35 comma 7-bis del DPR 633/72. La norma tuttora dispone che i soggetti passivi che non presentano modelli INTRA per quattro trimestri consecutivi sono destinatari di specifiche comunicazioni finalizzate all’esclusione della relativa partita IVA dall’archivio. In sostanza, i soggetti che effettuano esclusivamente acquisti di beni e/o servizi intracomunitari per importi inferiori, rispettivamente, a 200.000 e a 100.000 euro, potrebbero essere estromessi dall’archivio VIES, nell’eventualità in cui si avvalessero, legittimamente, della facoltà di non presentare gli elenchi INTRASTAT. Sul punto, peraltro, è opportuno sottolineare come “l’operatività intracomunitaria” del soggetto passivo e, quindi, il mantenimento della sua iscrizione nell’archivio, potrebbe essere “dedotta” sulla base dei dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate tramite le Comunicazioni Dati Fatture.
Fermo restando il fatto che le semplificazioni intervenute dovrebbero implicare il tacito superamento delle disposizioni di cui all’art. 35 comma 7-bis del DPR 633/72, e che la fuoriuscita dal VIES dovrebbe, ragionevolmente, conseguire alla totale assenza di operazioni intracomunitarie, in attesa di ulteriori chiarimenti dall’Amministrazione finanziaria sarebbe comunque prudente procedere alla presentazione, facoltativa, di almeno un modello INTRA-2 bis o INTRA-2 quater, per scongiurare ogni tipo di rischio, nel caso in cui ci si trovi in situazioni come quella testé rappresentata.