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Prelevare tutto il deposito bancario non implica accettazione tacita dell’eredità


/ Antonino RUSSO Mercoledì, 11 aprile 2018
4-6 minuti

Non apre alcuna successione il prelevamento – da parte del coniuge superstite – dell’intera giacenza del conto corrente cointestato ai coniugi. Infatti, tale operazione non corrisponde all’accettazione tacita dell’eredità, in quanto non è un atto posto in essere nella qualità di erede, potendo essere effettuato anche quale mero cointestatario di un conto per il quale entrambi i coniugi erano muniti di poteri disgiunti verso la banca.
Questo è il principio enunciato dalla Cassazione nella sentenza n. 4320/2018, in un giudizio incardinato da una società che – al fine di meglio tutelare una procedura esecutiva immobiliare – conveniva in giudizio una signora, rimasta vedova, chiedendo di sentir dichiarare l’intervenuta accettazione tacita, da parte della stessa, dell’eredità del marito.

La Corte ha confermato le conclusioni cui era giunta, nel precedente grado di giudizio, la Corte d’Appello, secondo cui, “essendo il conto cointestato, l’appellata poteva legittimamente operare sullo stesso, senza che fosse possibile estrapolare da tale dato alcun atto attestante in maniera inconfutabile l’acquisizione della qualità di erede”.
Peraltro, la società attrice non aveva fornito alcun elemento istruttorio ulteriore, ovvero alcuna specificazione utile a dimostrare la “proprietà” del de cuius della quota del 50% del saldo del conto cointestato. L’assenza di tali allegazioni, ad avviso della Corte, rendeva superflua ogni indagine sull’eventualità di un pagamento effettuato con danaro prelevato dall’asse ereditario (fatto suscettibile di configurare l’accettazione tacita dell’eredità) e sulla distinzione tra questa ipotesi e quella in cui il chiamato adempie al debito ereditario con denaro proprio (cfr. Cass. n. 1634/2014).

Va rammentato che, nell’azione di accertamento della qualità di erede, l’onere probatorio relativamente all’accettazione dell’eredità è a carico di chi agisce in giudizio contro il chiamato (Cass. n. 10525/2010). Pertanto, il richiamo implicito, operato dalla parte ricorrente, al fatto che, in base alla presunzione di cui all’art. 1298 c.c., al de cuiussarebbe spettata la metà del saldo del conto corrente, non era sufficiente a dimostrare che il prelievo totale rappresentasse un atto che il chiamato non poteva realizzare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.).
Infatti, il prelevamento poteva essere effettuato dalla parte interessata anche quale mera cointestataria, poiché titolare di poteri disgiunti verso la banca del tutto avulsi rispetto al contesto dell’apertura della successione.

La sentenza n. 4320/2018 ha ribadito il principio sancito dalla Cassazione n. 5071/2017, secondo cui “ il contratto di conto corrente bancario svolge, a differenza di quello ordinario, una semplice funzione di servizio di cassa per il correntista, sicché, in caso di cointestazione del conto, non rileva chi dei titolari sia beneficiario dell’accredito o chi abbia utilizzato la somma accreditata (rilevante nei rapporti interni tra i correntisti). Pertanto, quando una certa somma sia affluita sul conto, la stessa rientra nella disponibilità di tutti i correntisti, i quali, ex art. 1854 c.c., ne divengono condebitori, restando irrilevante che taluno dei cointestatari non abbia in concreto compiuto operazioni sul conto, atteso che è sufficiente, ai fini della norma suddetta, che avesse titolo per compierle”.

La decisione appare coerente con l’indirizzo secondo cui, ove il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino all’estinzione del rapporto, operazioni attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare (Cass. nn. 12385/2014 e 15231/2002).


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