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Pronto il nuovo vademecum con tutti gli oneri deducibili e detraibili


/ Massimo NEGRO Sabato, 28 aprile 2018
5-7 minuti

Con la corposa circolare n. 7 dell’Agenzia delle Entrate e della Consulta nazionale dei CAF, pubblicata ieri in serata, è stata aggiornata la guida relativa agli oneri deducibili e detraibili dall’IRPEF, nonché ai crediti d’imposta, in vista della stagione dichiarativa 2018, che si apre di fatto il prossimo 2 maggio, con la possibilità di iniziare ad accettare/modificare e inviare i modelli 730 precompilati.

La nuova circolare-guida, relativa alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per il periodo d’imposta 2017, aggiorna la corrispondente circolare n. 7 del 4 aprile 2017 (relativa al periodo d’imposta 2016) e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di:
- produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato, ai fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione;
- conservazione della documentazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

Le principali novità di quest’anno, che interessano quindi sia il modello 730/2018 che il modello REDDITI 2018 PF, riguardano:
- la detraibilità al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali;
- l’aumento a 717 euro del limite delle spese d’istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, che possono essere detratte al 19%;
- l’ampliamento della detraibilità al 19% delle spese sostenute dagli studenti universitari “fuori sede” per i canoni di locazione; il requisito della distanza, infatti, si intende rispettato anche se l’Università è situata all’interno della stessa Provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;
- percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico (c.d. sisma-bonus);
- percentuali di detrazione più ampie per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali (c.d. eco-bonus).

In particolare, in relazione al periodo d’imposta 2017, è possibile detrarre il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti.

In base alle regole generali, anche la spesa per tali alimenti deve essere certificata da fattura o scontrino fiscale “parlante” in cui sono specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario di tali prodotti. Tuttavia, poiché la norma è stata introdotta nel corso del 2017 ed è applicabile alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio del medesimo anno, viene chiarito che se la fattura o gli scontrini non riportano gli elementi sopra descritti, il contribuente può integrare tali documenti indicando il proprio codice fiscale e richiedere al rivenditore una attestazione dalla quale risulti che il prodotto venduto è riconducibile tra gli alimenti a fini medici speciali detraibili.

Cambiano le regole per la fruizione della detrazione delle spese sostenute per gli interventi antisismici, le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a:
- edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 n. 3274;
- costruzioni adibite ad abitazione, anche diversa da quella principale, e ad attività produttive.
La detrazione spetta nella misura del 50%, nel limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Se dagli interventi antisismici deriva la diminuzione di una o due classi di rischio, la detrazione spetta nella maggiore misura rispettivamente del 70% o dell’80% delle spese sostenute.

È invece prevista una detrazione del 75% o 85% per l’acquisto di unità immobiliari:
- nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006 n. 3519;
- oggetto di interventi relativi all’adozione di misure antisismiche realizzati da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, le quali provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

La detrazione del 75% (in caso di riduzione di una classe di rischio) o dell’85% (in caso di riduzione di due classi di rischio) si calcola sul prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di 96.000 euro.

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