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Entro giugno le nuove domande per l’assegno per il nucleo familiare


/ Rossella QUINTAVALLE Venerdì, 25 maggio 2018
5-7 minuti

Entro il mese di giugno 2018 molti lavoratori dovranno presentare ai loro datori di lavoro la nuova domanda per l’ottenimento o l’aggiornamento dei dati utili a reperire l’importo spettante a titolo di assegno per il nucleo familiare, sulla base delle indicazioni e tabelle fornite con la circolare INPS n. 68 dell’11 maggio scorso, contenenti gli importi mensili in vigore per il periodo 1° luglio 2018-30 giugno 2019. Derivando il diritto da una combinazione di elementi necessari anche a quantificarne  la spettanza, è utile ripercorrere alcuni casi particolari.

Ad esempio, ai sensi di quanto stabilito all’art. 11, comma 2 del DLgs. 81/2015, gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di 24 ore; in caso contrario, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.

Nell’ipotesi di un lavoratore con due o più rapporti a tempo parziale, al fine del raggiungimento del minimo necessario, dovrà essere effettuato il cumulo delle ore prestate in ogni rapporto di lavoro e presentata domanda al datore di lavoro presso il quale il lavoratore svolge la prestazione principale, intendendosi per tale quella che impegna per il maggior numero delle ore o che costituisce la maggiore fonte di guadagno.

Il lavoratore, contestualmente alla presentazione della richiesta ANF, dovrà fornire i dati dell’altro datore di lavoro il quale avrà cura di fornirgli una dichiarazione attestante il numero delle ore lavorate. Nel caso in cui non sia possibile individuare il datore presso il quale viene svolta la prestazione principale, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall’INPS (circ. n. 110/92).

Per quanto riguarda invece l’individuazione dell’importo spettante in relazione alla composizione del nucleo familiare è necessario dichiarare la somma dei redditi conseguiti dai componenti il nucleo, nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno con valenza fino al 30 giugno dell’anno successivo. Per aver diritto all’assegno tale reddito deve essere composto per almeno il 70% da reddito derivante da lavoro dipendente o assimilato o da altre prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente; tali importi devono essere indicati al lordo di detrazioni e deduzioni.
Il lavoratore che nell’anno precedente ha un reddito pari a zero si vedrà ugualmente riconosciuto il diritto al pagamento dell’ANF in deroga alla regola appena citata del 70%.

Tra i redditi da dichiarare ai fini dell’ANF, rientra il reddito dell’abitazione principale e i fabbricati assoggettati a IMU. In relazione all’abitazione principale occorre tenere presente che, sebbene ai sensi del comma 3-bis dell’art. 10 del TUIR se ne deduca l’intera rendita catastale ai fini del reddito imponibile, la stessa produce reddito assoggettabile all’IRPEF (che non coincide necessariamente con il reddito effettivamente assoggettato all’imposta) da ricomprendere ai fini del calcolo dell’importo spettante. Qualora il reddito da dichiarare sia composto esclusivamente dalla casa di abitazione, trattandosi di redditi diversi, l’ANF non può essere erogato (cfr. messaggio INPS n. 9710/2013).

Un altro caso particolare riguarda il possibile pagamento dell’ANF direttamente al coniuge dell’avente diritto, così come previsto all’art. 1, comma 559 della L. 311/2004 e a seguito dell’emanazione del DM 4 aprile 2005 (cfr. circ. INPS n. 77/2005).

L’erogazione può essere chiesta anche dal coniuge

Nel dettaglio, il coniuge dell’avente diritto può chiedere l’erogazione della prestazione purché non sia, a sua volta, titolare di un proprio diritto all’ANF determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. L’accertamento dei requisiti che danno titolo al riconoscimento del diritto ed alla determinazione dell’assegno continua ad avvenire con riferimento all’avente diritto.
Tale diritto può essere esercitato anche dal coniuge dei soggetti iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi ex art. 2, comma 26 della L. 335/95, destinatari anch’essi, sin dal 1° gennaio 1998, della disciplina dell’assegno familiare.

Il coniuge che intenda richiedere il pagamento direttamente al datore di lavoro del coniuge, deve presentare apposita richiesta, formulata nel modulo ANF/DIP. Se la domanda è presentata successivamente alla richiesta della prestazione, il modello da utilizzare è Mod. ANF/DIP 559. Il datore di lavoro del coniuge erogherà direttamente quanto spettante al coniuge non titolare di un autonomo diritto, secondo le modalità indicate dallo stesso. Il datore di lavoro che eroga l’assegno per conto dell’INPS, provvederà a conguagliarne l’importo con i contributi dovuti all’Istituto con le consuete modalità, e ad indicarne l’importo nel flusso UniEmens.

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