Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Liquidazioni IVA per acquisti in split payment con doppio binario


/ Emanuele GRECO Giovedì, 17 maggio 2018
4-6 minuti

Il modello per la comunicazione delle liquidazioni periodiche e le relative istruzioni, approvati con provv. Agenzia delle Entrate n. 62214/2018, forniscono alcune indicazioni utili per la corretta esposizione delle operazioni in split payment.
L’IVA applicata sulle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi con il meccanismo dello split payment è assolta diversamente a seconda che il cessionario o committente sia o meno un soggetto passivo d’imposta.

Per le pubbliche amministrazioni prive di partita IVA, il versamento dell’imposta a debito è effettuato direttamente all’Erario (art. 4 del DM 23 gennaio 2015), con le modalità indicate nella risoluzione n. 15/2015 dell’Agenzia delle Entrate.

Per le società e gli altri enti, fondazioni e P.A. muniti di partita IVA, nell’esercizio di attività commerciale, invece, l’imposta è assolta secondo due modalità alternative:
- mediante F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si è verificata l’esigibilità del tributo, senza possibilità di compensazione (art. 5 comma 01 del DM 23 gennaio 2015);
- annotando le fatture nel registro delle fatture emesse nonché nel registro degli acquisti e computando l’imposta nell’ambito delle liquidazioni periodiche (art. 5 commi 1 e 2 del DM 23 gennaio 2015).

Nella prima ipotesi (versamento dell’IVA da split payment mediante F24), l’imposta non viene inclusa nelle liquidazioni e, dunque, l’acquisto effettuato non deve essere considerato ai fini del quadro VP.
Nella seconda ipotesi (doppia annotazione della fattura di acquisto), le istruzioni alla compilazione del modello, aggiornate sul punto con provvedimento n. 62214/2018, specificano che l’imposta riferita ad acquisti in split payment deve essere compresa:
- in qualità di IVA esigibile, nel rigo VP4 del modello;
- in qualità di IVA detratta, nel rigo VP5 (sempreché non sussistano condizioni di indetraibilità dell’imposta).

In sostanza, quando il cessionario o committente (P.A., fondazioni, enti soggetti passivi e società) assolve l’IVA sulle operazioni in split payment nelle liquidazioni periodiche, l’acquisto deve essere indicato anche nella relativa comunicazione. Ciò non avviene quando l’IVA è versata direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 5 comma 01 del DM 23 gennaio 2015.
Resta fermo che, in quest’ultima ipotesi, l’acquisto in split payment richiede anche l’indicazione dell’imponibile nel rigo VP3 (operazioni passive).

Inoltre, va considerata l’ipotesi in cui gli enti o P.A. muniti di partita IVA e soggetti alla disciplina dello split payment effettuino acquisti nell’esercizio di un’attività commerciale congiuntamente ad acquisti nell’ambito della propria attività istituzionale.
Già nelle risposte alle FAQ sull’argomento, pubblicate il 26 maggio 2017 dall’Agenzia delle Entrate (seppur anteriori all’estensione della disciplina dello split a enti e fondazioni ex DL 148/2017), si poteva evincere che sono comunicati i soli dati delle operazioni passive computate nelle liquidazioni periodiche, mentre per gli acquisti effettuati nell’ambito istituzionale è comunque esclusa la comunicazione poiché l’IVA è versata direttamente all’Erario.

Per le fatture emesse sufficiente l’indicazione nel VP2

Per quanto concerne, invece, le fatture emesse con il meccanismo dello split payment, il cedente o prestatore compila la comunicazione dei dati delle liquidazioni esclusivamente riportando l’imponibile nel rigo VP2 (operazioni attive) senza considerare l’imposta nel rigo VP4 riferito all’IVA esigibile.
Per le operazioni attive con esigibilità differita, le FAQ dell’Agenzia delle Entrate richiedono che il cedente o prestatore riporti la base imponibile (rigo VP2) nel mese o trimestre di effettuazione dell’operazione e la relativa imposta (VP4) nel periodo nel quale si verifica l’esigibilità.

Il medesimo principio si ritiene che debba valere per le operazioni passive.
Nello specifico caso delle operazioni di acquisto in split payment con esigibilità dell’IVA ancorata al momento del pagamento (art. 3 comma 1 del DM 23 gennaio 2015), è il cessionario o committente a riportare l’ammontare dell’imposta nella comunicazione (righi VP4 e VP5) nel periodo di esigibilità.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...