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Doppio appuntamento con versamenti e dichiarazione per gli ENC


/ Arianna ZENI Sabato, 9 giugno 2018
3-4 minuti

In relazione all’IMU e alla TASI, entro il 18 giugno 2018 gli enti non commerciali sono chiamati ad un triplice versamento, mentre entro il 2 luglio 2018 (in quanto il 30 giugno è sabato) dovranno presentare la dichiarazione in presenza di variazioni rilevanti al fine della determinazione delle imposte.

Si ricorda che, ai sensi del comma 721 dell’art. 1 della L. 147/2013, gli enti non commerciali devono versare l’IMU per l’anno 2018 in tre rate: le prime due, di importo pari al 50% dell’imposta corrisposta nell’anno 2017, devono essere versate entro il 18 giugno 2018 ed entro il 17 dicembre 2018, mentre la terza rata, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 17 giugno 2019 (il 16 cade di domenica).

Lo stesso comma 721 prevede anche la possibilità per gli enti non commerciali di autocompensare, in sede di versamento, l’eventuale credito maturato nei confronti del Comune, risultante però dalle dichiarazioni presentate a partire dal 2014 (cfr. anche la nota IFEL del 1° giugno 2015).

Considerato che per la TASI valgono i termini ordinari del 16 giugno per il versamento della prima rata e del 16 dicembre per la seconda, entro il 18 giugno 2018 gli enti non commerciali dovranno pagare:
- la prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2018;
- la terza rata, a saldo, dell’IMU dovuta per l’anno 2017;
- la prima rata della TASI dovuta per l’anno 2018.

Nel modello F24, quindi, dovranno essere compilati tre righi:
- in uno dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2018” e sarà barrata la casella “Acconto”;
- nell’altro occorrerà indicare l’anno “2017” e barrare la casella “Saldo”;
- nel terzo, quello della TASI, dovrà essere indicato l’anno “2018” e barrata la casella “Acconto”.


Si ricorda, infine, che dall’annualità 2014, con riferimento sia all’IMU che alla TASI, il termine per la presentazione della dichiarazione IMU/TASI ENC, da effettuare esclusivamente con modalità telematiche, è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso dell’immobile o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (cfr. art. 5 comma 1 del DM 26 giugno 2014).

Per beneficiare dell’esenzione prevista dalla lett. i) dell’art. 7 comma 1 del DLgs. 504/92, l’obbligo dichiarativo scatta, quindi, soltanto in presenza di variazioni che determinano una diversa imposta rispetto a quelle già dichiarate (si veda il DM 19 novembre 2012 n. 200 e il DM 26 giugno 2014).

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