Niente di nuovo anche se fino ad oggi quasi sempre il termine non viene rispettato, nessuno se ne accorge e lo Stato non ne ha nessun danno
La trasmissione dovrebbe coincidere con la data di formazione riportata nel documento digitale: un adempimento difficile da attuare e di dubbia utilità, al punto che si potrebbe invocare il principio di proporzionalità.
Se mai ce ne fosse stato bisogno, la risposta dell'Agenzia delle Entrate al forum Sole 24Ore del 25.05.2018 conferma che non saranno accettate tolleranze sui tempi di emissione delle fatture elettroniche.
In sostanza, non essendo intervenuta alcuna modifica normativa, l'Agenzia ha confermato la vecchia prassi (circolari nn. 27/1975 e 134/1994) in merito alla data di emissione della fattura. In passato l'Agenzia aveva distinto tra momento di compilazione della fattura (data apposta sul documento) e data di consegna o spedizione alla controparte. Secondo l'Agenzia, la prima data non rileva qualora alla compilazione non segua la consegna o la spedizione alla controparte.
Tale affermazione è stata opportunamente mediata dall'Amministrazione Finanziaria dell'epoca, precisando che la data indicata nella fattura coincide, in assenza di altra specifica indicazione, con la data di consegna o con quella di spedizione.
Il risultato di questa dottrina è singolare: viene prescritto un obbligo impossibile da rispettare e contemporaneamente lo si tollera perché è altrettanto impossibile da controllare.
L'impossibilità a rispettare l'obbligo nasce da esigenze amministrative che prevedono (su grossi volumi, si intende) cicli di fatturazione secondo le cadenze contrattuali che non si concludono in tempo per la spedizione nella stessa giornata.
La fattura elettronica rende però possibile per il Fisco effettuare il controllo sull'effettiva data di emissione, svelando potenziali ritardi dovuti a cause genuine e non certo con intento frodatorio. Basti pensare all'ipotesi dell'azienda che prepara le fatture nel giorno previsto per la fatturazione (generalmente a fine mese) e poi le trasmette all'intermediario che controllerà i documenti elettronici, produrrà gli XML e infine, effettuerà l'invio sul Sistema di Interscambio. È ragionevole pensare che il processo non si concluda in giornata e che il Sistema certifichi la tardiva trasmissione. La legislazione comunitaria in materia di IVA non contiene regole applicative e quindi non aiuta; tuttavia, esiste un principio di proporzionalità che sancisce il divieto di applicare obblighi troppo gravosi, se ingiustificati.
Ora, il Sistema di Interscambio restituisce una ricevuta in un tempo che può arrivare fino a 5 giorni. Ciò dimostra che l'impianto tecnologico allestito dall'autorità fiscale non è stato concepito per ottenere la simultaneità tra spedizione e ricezione del documento digitale. Il sistema, peraltro, non garantisce neanche simultaneità tra spedizione e ricezione del documento, con il risultato sostanziale di esigere l'imposta prima che al cliente ne sia consentita la detrazione.
Insomma, si crea una disparità di trattamento ingiustificata tra il contribuente e l'Amministrazione, che andrebbe risolta concedendo al fornitore la possibilità di trasmettere la fattura entro un ragionevole lasso temporale dalla data di formazione e al cliente di registrare la fattura in corrispondenza della data di emissione.
La trasmissione dovrebbe coincidere con la data di formazione riportata nel documento digitale: un adempimento difficile da attuare e di dubbia utilità, al punto che si potrebbe invocare il principio di proporzionalità.
Se mai ce ne fosse stato bisogno, la risposta dell'Agenzia delle Entrate al forum Sole 24Ore del 25.05.2018 conferma che non saranno accettate tolleranze sui tempi di emissione delle fatture elettroniche.
In sostanza, non essendo intervenuta alcuna modifica normativa, l'Agenzia ha confermato la vecchia prassi (circolari nn. 27/1975 e 134/1994) in merito alla data di emissione della fattura. In passato l'Agenzia aveva distinto tra momento di compilazione della fattura (data apposta sul documento) e data di consegna o spedizione alla controparte. Secondo l'Agenzia, la prima data non rileva qualora alla compilazione non segua la consegna o la spedizione alla controparte.
Tale affermazione è stata opportunamente mediata dall'Amministrazione Finanziaria dell'epoca, precisando che la data indicata nella fattura coincide, in assenza di altra specifica indicazione, con la data di consegna o con quella di spedizione.
Il risultato di questa dottrina è singolare: viene prescritto un obbligo impossibile da rispettare e contemporaneamente lo si tollera perché è altrettanto impossibile da controllare.
L'impossibilità a rispettare l'obbligo nasce da esigenze amministrative che prevedono (su grossi volumi, si intende) cicli di fatturazione secondo le cadenze contrattuali che non si concludono in tempo per la spedizione nella stessa giornata.
La fattura elettronica rende però possibile per il Fisco effettuare il controllo sull'effettiva data di emissione, svelando potenziali ritardi dovuti a cause genuine e non certo con intento frodatorio. Basti pensare all'ipotesi dell'azienda che prepara le fatture nel giorno previsto per la fatturazione (generalmente a fine mese) e poi le trasmette all'intermediario che controllerà i documenti elettronici, produrrà gli XML e infine, effettuerà l'invio sul Sistema di Interscambio. È ragionevole pensare che il processo non si concluda in giornata e che il Sistema certifichi la tardiva trasmissione. La legislazione comunitaria in materia di IVA non contiene regole applicative e quindi non aiuta; tuttavia, esiste un principio di proporzionalità che sancisce il divieto di applicare obblighi troppo gravosi, se ingiustificati.
Ora, il Sistema di Interscambio restituisce una ricevuta in un tempo che può arrivare fino a 5 giorni. Ciò dimostra che l'impianto tecnologico allestito dall'autorità fiscale non è stato concepito per ottenere la simultaneità tra spedizione e ricezione del documento digitale. Il sistema, peraltro, non garantisce neanche simultaneità tra spedizione e ricezione del documento, con il risultato sostanziale di esigere l'imposta prima che al cliente ne sia consentita la detrazione.
Insomma, si crea una disparità di trattamento ingiustificata tra il contribuente e l'Amministrazione, che andrebbe risolta concedendo al fornitore la possibilità di trasmettere la fattura entro un ragionevole lasso temporale dalla data di formazione e al cliente di registrare la fattura in corrispondenza della data di emissione.