/ Stefano SPINA Martedì, 19 giugno 2018
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L’art. 4 del DL 24 aprile 2017 n. 50, nel disciplinare le “locazioni brevi”, ha previsto determinati obblighi comunicativi in capo agli intermediari, ancorché non residenti in Italia.
Una prima tipologia di comunicazione, da effettuarsi entro il mese di marzo dell’anno successivo ha riguardato i contratti per i quali gli intermediari hanno operato la ritenuta d’acconto del 21%.
In tal caso, come si legge nelle motivazioni del provvedimento n. 132395/2017, l’invio della relativa certificazione (la cosiddetta “Certificazione Unica” inviata nello scorso mese di marzo) assolve anche gli obblighi di comunicazione dei dati del contratto di cui infra.
La seconda tipologia, prevista per il 30 giugno dell’anno successivo, riguarda i contratti stipulati per il tramite dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, per i quali non sono state operate ritenute in quanto il corrispettivo della locazione non è transitato nella disponibilità degli intermediari o dei portali.
L’adempimento deve considerarsi residuale in quanto riguarda esclusivamente i contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017, aventi a oggetto immobili a uso abitativo, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario, ove il locatore sia una persona fisica al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa e per i quali non sono state operate ritenute.
I dati da comunicare, similmente a quanto indicato nelle Certificazioni Uniche, riguardano:
- il nome, cognome e codice fiscale del locatore;
- la durata del contratto;
- l’importo del corrispettivo lordo;
- l’indirizzo dell’immobile.
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili sul proprio sito, oltre alle specifiche tecniche, sia il programma di compilazione che quello di controllo confermando il termine del prossimo 30 giugno per la comunicazione stessa.
Occorre però tenere presente che le specifiche tecniche sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia stessa solamente in data 12 giugno 2018 per cui, ai sensi dello statuto del contribuente, da tale data dovrebbero decorrere almeno 60 giorni per il termine dell’adempimento.
Peraltro tale comunicazione, come riportato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/2017, dovrebbe avere la finalità di facilitare l’assoggettamento a tassazione dei redditi prodotti dal locatore persona fisica ma, visto il disallineamento dei termini per la comunicazione e per il pagamento delle imposte sui redditi, tali informazioni potranno venire utilizzate solo per una verifica postuma da parte dell’Agenzia stessa.
Ciò nonostante, in attesa di una eventuale proroga, risulta opportuno, in quanto in linea con la disposizione di legge, effettuare la comunicazione entro il 30 giugno (termine prorogato al 2 luglio 2018 a causa della festività).
La comunicazione può essere effettuata, anche dagli stessi mediatori, utilizzando l’applicativo messo a disposizione dalle Entrate al link http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Contratti+di+locazione+breve/?page=schede, il quale prevede la generazione del file, il successivo controllo, firma ed invio.
Da indicare se la locazione prosegue nel 2018
Ai fini della compilazione dei dati relativi ai contratti occorre tenere presente che, potendo inviare i dati in forma aggregata per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, occorrerà indicare, nel campo 1, il numero di contratti stipulati oggetto di unica comunicazione e, nel campo 5, il numero di giorni complessivi compresi tra il 1° giugno 2017 ed il 31 dicembre 2017. Inoltre, se la locazione prosegue nel 2018, occorre indicarlo flaggando il campo 4 (“2018”).
Per quanto riguarda la casella “Importo corrispettivo” la cui compilazione risulta obbligatoria, occorre invece fare riferimento alla tipologia di contratto. Infatti, se si tratta di sublocazioni o concessioni di immobili in comodato per i quali occorre flaggare anche la casella “Locatore non proprietario”, occorrerà indicare l’intero corrispettivo percepito nell’anno 2017 anche se riguarda il periodo successivo; viceversa è necessario riportare il corrispettivo di competenza del 2017 e parametrato alla durata della locazione nel caso questa sia a cavallo dei due anni.
Per questo motivo, si ritiene che non debbano essere comunicate nel 2017 le locazioni brevi concluse nell’anno ove il locatore sia il proprietario e la decorrenza sia successiva al 31 dicembre 2017.