/ Andrea COSTA e Angela FUSCO Giovedì, 7 giugno 2018
5-7 minuti
La pluralità di rapporti in capo al socio lavoratore di cooperativa rende la definizione della legislazione applicabile un’operazione ancor più complessa rispetto alla generalità dei rapporti di lavoro dipendente.
Difatti, nei confronti della cooperativa il socio risulta titolare, al contempo, di due tipologie di rapporti con cause distinte: da un lato un rapporto societario, dall’altro un rapporto di lavoro, instauratosi al momento dell’adesione o anche successivamente.
Proprio la duplicità di rapporti ha comportato il sorgere di numerose problematiche, nel tempo risolte dalla Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, e dal legislatore, che, con la L. 142/2001, ha introdotto una disciplina organica della figura del socio lavoratore, riconoscendone la specialità.
Di particolare interesse è la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 27436/2017, che ha affrontato le conseguenze sul rapporto di lavoro della cessazione del rapporto associativo. Semplificando, in merito si sono contrapposti due orientamenti.
Il primo, tradizionale monistico, non riconoscendo in capo al socio un rapporto di lavoro, in quanto la prestazione lavorativa si configurava come un adempimento del contratto societario (Cass. SS.UU. n. 5813/89, orientamento ripreso anche dalla Corte Cost. n. 30/96), non evidenziava una tale problematica.
Il secondo, rappresentato dalla teoria dualistica – poi formalizzata nella L. 142/2001 – nel riconoscere in capo al socio lavoratore due diversi rapporti, quello societario e quello di lavoro (Cass. SS.UU. n. 10906/98), prevede che il rapporto di lavoro si estingua con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli artt. 2526 e 2527 c.c. (art. 5 comma 2 della L. 142/2001).
Per le Sezioni Unite i due rapporti in capo al socio lavoratore di cooperativa, quello societario e quello di lavoro, restano distinti tra loro a eccezione del momento dell’estinzione del rapporto societario; la cessazione del rapporto associativo trascina “con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro. Sicché il socio, se può non essere lavoratore, qualora perda la qualità di socio non può più essere lavoratore” (Cass. SS.UU. n. 27436/2017).
Altro aspetto controverso legato al rapporto di lavoro del socio riguarda il sistema delle fonti di regolamentazione e il ruolo del regolamento interno della cooperativa.
Anteriormente all’entrata in vigore della L. 142/2001, la Corte di Cassazione (sentenza n. 17250/2004), facendo riferimento all’evoluzione normativa, aveva stabilito che dovesse trovare applicazione diretta il canone della retribuzione proporzionata e sufficiente anche nella fattispecie del socio lavoratore.
Il principio è stato poi ripreso nell’art. 3 della L. 142/2001 che, più puntualmente, ha stabilito che le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.
Sempre con riferimento al trattamento economico del socio lavoratore, il Ministero del Lavoro ha ribadito, con la circ. n. 34/2002, che, nel caso di contratto di lavoro subordinato, il rispetto dei valori minimi fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro diventa obbligatorio, specificando però che “la norma dà un’applicazione estensiva dell’art. 36 Cost.: la retribuzione del socio lavoratore subordinato deve essere pari ai minimi contrattuali non solo per la retribuzione di livello (o tabellare o di qualifica) bensì per il «trattamento complessivo» ivi comprese, quindi, le voci retributive diverse (straordinario, festivo) e le retribuzioni parziali differite”.
Problematiche specifiche sulla legittimità di deroghe al CCNL in pejus
Relativamente al regolamento interno della cooperativa, disciplinato dall’art. 6 della L. 142/2001, problematiche specifiche sono sorte in merito alla legittimità di deroghe al CCNL in pejus da parte del regolamento interno. Sul punto si sono contrapposte due posizioni: coloro che, discostandosi dall’interpretazione letterale della disciplina, riconoscono una maggiore tutela del socio lavoratore nell’ottica di una lettura complessiva della norma, e coloro che, fermo restando il ruolo della contrattazione collettiva, attribuiscono al regolamento lo status di fonte prioritaria di disciplina, giustificando, di fatto, l’adozione di politiche di dumping sociale nei confronti dei soci di cooperative.
Il dibattito, che interessa quelle cooperative non vincolate all’applicazione del CCNL, non sembra essere ancora giunto a una conclusione definitiva (per approfondimenti, si rimanda a “Socio lavoratore di cooperativa: rilevanza delle disposizioni collettive”, sul n. 2/2018 della rivista Terzo settore, non profit e cooperative).