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Scheda carburante ancora ammessa sino al 31 dicembre 2018


/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA Giovedì, 28 giugno 2018
5-6 minuti

Nella giornata di ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che proroga, dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019, il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.
Le ulteriori misure in materia fiscale, annunciate nei giorni scorsi dal Vicepremier e Ministro dello Sviluppo economico, del Lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio, saranno oggetto di un successivo decreto.

Parole di apprezzamento sono arrivate dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Massimo Miani, secondo cui il passaggio alla fatturazione elettronica è delicato e richiede di essere gestito in maniera ragionevole e graduale.
La categoria dei commercialisti, precisa Miani, “non è contraria all’introduzione della e-fattura”, ma “memore di quanto accaduto con lo spesometro, invita tutti a procedere per gradi per evitare nuovi salti nel buio”.

Il rinvio degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante non dovrebbe far venir meno la possibilità, per i distributori che si siano attrezzati tecnologicamente entro il 30 giugno 2018, di emettere fattura elettronica su base facoltativa o su richiesta del cliente.
D’altra parte l’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 14 giugno 2018, aveva rimarcato la tempestiva messa a disposizione di tutti i servizi necessari alla generazione e alla ricezione delle fatture elettroniche, nonché di essersi confrontata con tutte le associazioni di categoria coinvolte e aver fornito i primi chiarimenti sul punto con la circolare n. 8/2018.

Per chi non intendesse gestire gli acquisti con la fattura elettronica, però, continuerà ad essere ammesso l’utilizzo della scheda carburante oppure l’esclusivo utilizzo di carte di credito, bancomat o di altre carte prepagate laddove questa modalità rappresenti solamente l’alternativa all’adozione della scheda carburante.

La proroga definita ieri dal Governo non sembra incidere, tuttavia, su due ulteriori obblighi la cui entrata in vigore è prevista il 1° luglio 2018, vale a dire:
- l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni dei subappaltatori che operano in una filiera di imprese nel quadro di contratti di appalto stipulati con la P.A.;
- la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di carburante da utilizzare come carburanti per motori, le cui regole tecniche sono state definite dal provv. Agenzia delle Entrate n. 106701/2018.

Inoltre, resta ferma dal 1° luglio 2018 la necessità di effettuare il pagamento per gli acquisti di carburante per autotrazione utilizzando mezzi “tracciabili” quali carte di credito, carte di debito, altre carte di pagamento ovvero bonifici, assegni o l’addebito diretto su conto corrente (provv. Agenzia delle Entrate n. 73203/2018), sia ai fini della documentazione del costo ex art. 164 comma 1-bis del TUIR che ai fini della detrazione dell’IVA ex art. 19-bis1 lett. d) del DPR 633/72.

Rinviate le altre misure fiscali annunciate per ulteriori approfondimenti

Per quanto riguarda le ulteriori misure in materia fiscale annunciate i giorni scorsi (si veda “Fattura elettronica per i carburanti rinviata al 1° gennaio 2019” del 26 giugno 2018) il Governo ha deciso di rinviare le decisioni a una successiva riunione, nella quale verrà approvato un nuovo decreto legge. Tali interventi richiedono, infatti, ulteriori approfondimenti sia sotto il profilo strettamente normativo che sotto quello delle coperture finanziarie necessarie.

Si va, comunque, delineando la previsione di una comunicazione dei dati delle fatture “cumulativa” per tutte le operazioni relative al 2018, invece che una comunicazione su base trimestrale (o semestrale su base facoltativa) come è attualmente stabilito. Dovrà, tra l’altro, tenersi conto del fatto che alcuni operatori hanno già trasmesso i dati relativi al primo trimestre (entro il 31 maggio 2018) e dovrà rammentarsi della disciplina di trasmissione opzionale dei dati di cui alla versione vigente dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015.

Inoltre, in merito allo split payment, si dovrà decidere se ripristinare l’esclusione alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggetatti a ritenuta alla fonte (come disponeva l’art. 17-ter del DPR 633/72 nella versione applicabile sino al 30 giugno 2017) oppure se delineare dei correttivi relativi all’utilizzo dei crediti IVA (fisiologicamente generati in seguito a prevalenti operazioni attive effettuate con il meccanismo dello split payment a fronte di operazioni passive effettuate con la rivalsa dell’IVA).

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