/ Luca MAMONE Sabato, 23 giugno 2018
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Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 26 della L. 190/2014, terminerà il prossimo 30 giugno 2018, salvo proroghe dell’ultima ora, il periodo sperimentale di applicazione della Qu.I.R., acronimo della “Quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte Integrativa della Retribuzione”.
Si ricorda che tale istituto, introdotto dalla legge di stabilità 2015 e in vigore dal mese di marzo 2015, consente ai lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, di poter percepire mensilmente in busta paga la quota di TFR maturata al netto del contributo dello 0,50% IVS, complessivamente previsto dall’art. 3 della L. 297/82.
La Qu.I.R., come previsto dalla predetta norma contenuta nella L. 190/2014, soggiace ad un particolare trattamento fiscale e previdenziale che prevede l’assoggettamento a tassazione ordinaria (e non separata), la concorrenza al reddito complessivo per il calcolo delle addizionali e delle detrazioni di imposta, la non concorrenza alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell’attribuzione del “bonus Renzi” e, infine, la non imponibilità ai fini previdenziali.
Pertanto, scaduto il periodo sperimentale, dal 1° luglio 2018 tornerà ad applicarsi la disciplina ordinaria per la richiesta delle anticipazioni del TFR prevista dall’art. 2120 c.c., nonché il relativo assoggettamento a tassazione separata, secondo quanto previsto dall’art. 17 del TUIR.
Ricordiamo come la citata norma civilistica stabilisca che il prestatore di lavoro, con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, possa richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento (TFR) cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
In termini complessivi, le richieste possono essere soddisfatte su base annuale entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.
Nel contempo, il citato art. 2120 c.c. stabilisce che la richiesta anticipata del TFR debba essere giustificata dalla necessità di eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, nonché dall’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
Con l’art. 2120 c.c. l’anticipazione si può ottenere una sola volta
Peraltro, l’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
In aggiunta ai casi disciplinati dall’art. 2120 c.c., l’art. 7 della L. 53/2000 (disposizioni a sostegno della maternità e della paternità) prevede che l’anticipo del TFR possa essere richiesto anche per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali nei primi 8 anni di vita del bambino di cui all’art. 3, comma 2 sempre della L. 53/2000, e durante i congedi per la formazione extra lavorativa o per la formazione continua di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge.
Infine, si sottolinea come l’art. 2120 c.c. attribuisca ai contratti collettivi o ai patti individuali la possibilità di individuare condizioni di miglior favore; pertanto, in presenza di un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore, ogni richiesta di erogazione dell’anticipo del TFR può essere legittimamente accolta.