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Versamento differito del saldo IVA 2017 fino al 20 agosto


/ Massimo NEGRO e Simone SUMA Martedì, 19 giugno 2018
5-7 minuti

La campagna versamenti 2018, in apertura alla fine di giugno, coinvolge anche i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA da cui è emersa un’imposta a debito per la quale si è optato, invece del pagamento senza maggiorazioni entro lo scorso 16 marzo, per il versamento differito entro il termine per corrispondere le imposte derivanti dai modelli REDDITI e IRAP, fissato, in via ordinaria, al 30 giugno.

In questa ipotesi, le somme da versare a titolo di saldo IVA devono essere maggiorate dello 0,4%, a titolo di interessi, per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2018. Posto che il termine per corrispondere le imposte emergenti dai modelli REDDITI e IRAP scade il 2 luglio (il 30 giugno è sabato), entro lo stesso termine deve essere versato il saldo IVA a debito maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese che intercorre dal 16 marzo al 2 luglio, pari all’1,6% (0,4% per i periodi 17 marzo-16 aprile, 17 aprile-16 maggio, 17 maggio-16 giugno e 17 giugno-2 luglio).

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate (cfr. risoluzione n. 73/2017), è, altresì, possibile avvalersi dell’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001 che consente l’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA entro il 30° giorno successivo al predetto termine ordinario del 30 giugno, ossia, in via ordinaria, il 30 luglio. In questo caso, è dovuta la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interessi corrispettivi che applicandosi, alle somme dovute, già incrementate dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese che intercorre dal 16 marzo al 30 giugno, determina una maggiorazione complessiva del 2,0064%.

Per il 2018, i 30 giorni successivi al 2 luglio scadono il 1° agosto e il termine di versamento è, quindi, ulteriormente differito al 20 agosto per effetto del differimento feriale. I suddetti termini del 2 luglio e del 20 agosto 2018 si applicano a tutti i soggetti IVA, compresi i contribuenti “non solari” ai fini delle imposte dirette o che rinviano l’approvazione del bilancio.
Un ulteriore aspetto su cui è opportuno soffermarsi è l’applicazione della maggiorazione dello 0,4% qualora si intenda utilizzare in compensazione dei crediti relativi alle imposte che emergono dai modelli REDDITI e IRAP 2018 in sede di versamento del saldo IVA a debito. Su questo punto, la citata risoluzione n. 73/2017 ha confermato che, se il contribuente effettua il versamento del saldo IVA entro i termini previsti per il versamento delle imposte dirette, con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, ed effettua la compensazione fra debiti e crediti d’imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere:
- la suddetta maggiorazione;
- né l’eventuale ulteriore maggiorazione dello 0,4% prevista dal citato art. 17 comma 2 del DPR 435/2001.

Nel caso in cui l’importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, invece, le predette maggiorazioni si applicano alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e vanno versate unitamente all’imposta.
Ipotizzando, quindi, un professionista che dispone di un credito IRPEF derivante dal modello REDDITI 2018 PF, pari a 2.000 euro, e che intende utilizzarlo in compensazione per ridurre il versamento del saldo IVA dovuto per il 2017, pari a 5.000 euro, si prospettano le seguenti alternative:
- corrispondere, entro il 2 luglio, 3.048 euro, importo formato da 3.000 euro, ossia la parte del saldo IVA 2017 che residua dopo la suddetta compensazione (5.000 - 2.000), sul quale deve essere calcolata la maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ogni mese successivo al 16 marzo e fino al 2 luglio), pari quindi a 48 euro (3.000 × 1,6%);
- corrispondere, entro il 20 agosto, 3.060,19 euro, ossia il suddetto importo di 3.048 euro (comprensivo della maggiorazione dell’1,6%) ulteriormente maggiorato dello 0,4% (3.000 × 1,016 × 1,004).

Il saldo IVA a debito, anche se residua dopo la compensazione con i crediti delle altre imposte, può, peraltro, essere versato in rate mensili di uguale importo ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97. Tuttavia, il versamento rateale deve concludersi nel mese di novembre. In questo caso, i contribuenti titolari di partita IVA devono corrispondere:
- la prima rata, entro il giorno stabilito per il versamento in unica soluzione del saldo;
- le rate successive alla prima, entro il giorno 16 di ogni mese.

Massimo cinque rate per i versamenti al 20 agosto

Differendo il pagamento del saldo IVA 2017 entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi, dunque, il numero delle rate non può essere superiore a:
- 6 rate, per i pagamenti iniziati entro il 2 luglio, delle quali la seconda scade il 16 luglio;
- 5 rate, per pagamenti iniziati entro il 20 agosto.
In questa ultima data, infatti, per effetto del differimento dei termini relativi al periodo feriale, occorre versare sia la prima, sia la seconda rata, che sarebbero scadute, rispettivamente, il 1° agosto e il 16 agosto.

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