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L’obbligo di pagamenti tracciabili rende superflua la scheda carburante


/ Pamela ALBERTI e Mirco GAZZERA Sabato, 7 luglio 2018
6-7 minuti

Con la circolare n. 17 di ieri, 6 luglio 2018, Assonime analizza le principali novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 con riguardo alla cessione di carburanti. Sono passati in rassegna, fra l’altro, l’ambito di applicazione dell’obbligo “anticipato” della fatturazione elettronica alla luce della recente “proroga” per gli impianti stradali di distribuzione, l’utilizzo della scheda carburante sino al 31 dicembre 2018 nonché la necessità, a partire già dallo scorso 1° luglio, di utilizzare forme di pagamento qualificato ai fini della deduzione del costo e della detrazione dell’IVA per gli acquisti di carburante.

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha previsto l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori (art. 1 comma 917 della L. 205/2017). Richiamando le circolari dell’Agenzia delle Entrate nn. 8/2018 e 13/2018, Assonime rileva che l’obbligo in esame concerne le cessioni di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motore ad uso autotrazione. Sono escluse, per esempio, le cessioni di carburanti destinati a veicoli che non circolano normalmente su strada (es. aeromobili e imbarcazioni) nonché a veicoli agricoli (es. trattori agricoli e forestali).

L’obbligo di fatturazione elettronica è stato posticipato al 1° gennaio 2019 per le sole cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione (art. 1 comma 1 lett. a) del DL 79/2018). A titolo esemplificativo, Assonime precisa che la “proroga” non riguarda le cessioni nell’ambito della “filiera dei carburanti” (imprese petrolifere, grossisti, intermediari, ecc.). Non sono interessate, inoltre, le cessioni effettuate dalle imprese petrolifere a soggetti esercenti imprese, arti e professioni nei contratti di “netting”. In questo caso, la fattura deve essere emessa in formato elettronico, sia dal gestore dell’impianto di distribuzione verso la società petrolifera, sia da quest’ultima nei confronti del soggetto che acquista il carburante con detta modalità.

Passando alla scheda carburante, per effetto dell’art. 1 commi 926 e 927 della L. 205/2017 (come modificato dall’art. 1 del DL 79/2018), fino al 31 dicembre 2018 resta in vigore la relativa disciplina contenuta nel DPR 444/97. Il DL 79/2018 non ha apportato alcuna modifica alla decorrenza a partire dal 1° luglio 2018 delle norme recanti l’obbligo di pagamento del carburante, ai fini della deducibilità/detraibilità, mediante carte di credito, debito o prepagate, obbligo previsto ai fini delle imposte sui redditi dal comma 922 dell’art. 1 della L. 205/2017 (che ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 164 del TUIR) e ai fini IVA dal comma 923 (che ha modificato l’art. 19-bis1 comma 1 lett. d) del DPR 633/72).

Il combinato disposto delle citate norme fa sì che la scheda carburante sia ancora utilizzabile fino al 31 dicembre 2018, ma per la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di carburante non sia comunque più possibile effettuare il pagamento in contanti, dovendosi necessariamente utilizzare per gli acquisti dallo scorso 1° luglio solo mezzi tracciabili. Assonime osserva, in proposito, che l’acquisizione e l’utilizzo della scheda carburante sono attualmente “superflui” ai predetti fini considerato che, ai sensi dell’art. 1 comma 3-bis del DPR 444/97, è previsto l’esonero dalla scheda carburante in caso di pagamento esclusivamente con carte di credito, di debito o prepagate. A conforto di quanto descritto, Assonime richiama la circ. Agenzia delle Entrate n. 42/2012, secondo cui, per la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA, non serve utilizzare la scheda carburante se il pagamento è effettuato con “moneta elettronica” (carte di credito, di debito o prepagate). La spesa sostenuta può essere giustificata mediante l’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta.

Con riguardo al predetto obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili ai fini della deducibilità/detraibilità, Assonime osserva, fra l’altro, che dovrebbe essere ricompreso soltanto l’acquisto di carburanti per autotrazione, in base a quanto precisato nel provv. Agenzia delle Entrate n. 73203/2018 (le motivazioni del provvedimento si esprimevano però diversamente, si veda “Anche per le imbarcazioni carburante con e-fattura e pagamenti tracciati” del 7 maggio 2018).

L’utilizzo delle forme di pagamento tracciabili, contrariamente a quanto emerge dal tenore letterale dell’art. 19-bis1 comma 1 lett. d) del DPR 633/72, non riguarderebbe l’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili e natanti da diporto, oltre che le prestazioni di servizi relative ai predetti mezzi e ai veicoli stradali a motore (es. locazione, noleggio, ecc.). La stessa Assonime rileva, tuttavia, che il rinvio “alle disposizioni di ordine generale dettate per tutti i carburanti”, di cui alla circ. Agenzia delle Entrate n. 13/2018, potrebbe indurre a un’interpretazione più estesa dell’ambito di applicazione dell’obbligo, inclusiva anche dei carburanti non specificatamente destinati all’autotrazione. Escluderebbe tale soluzione, però, la finalità perseguita dal regime in esame, ossia il contrasto alle frodi nel settore dei carburanti per autotrazione. In conclusione, la questione appare da considerare ancora incerta e irrisolta dai chiarimenti di prassi forniti.

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