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Per le imprese minori, nuova sezione del quadro Z del modello studi senza sanzioni


/ Paola RIVETTI Lunedì, 30 luglio 2018
5-7 minuti

L’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2017 risente degli effetti dell’introduzione del regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata (art. 66 del TUIR).
Tale regime ha generato incongruenze nelle funzioni di calcolo dei risultati in quanto, mentre, ai fini reddituali, tali imprese applicano (salvo eccezioni) il criterio di cassa e non considerano più rimanenze finali e iniziali, le funzioni di calcolo degli studi di settore sono basate sui dati compilati secondo criteri di competenza e il funzionamento di diversi indicatori richiede il dato relativo alle rimanenze.

Questa situazione avrebbe dovuto essere gestita dai “correttivi cassa” approvati dal DM 23 marzo 2018 anche se, alla prova pratica, sembrerebbe che tali strumenti non riescano a correggere completamente le distorsioni generate dal regime di cassa. Tra i soggetti maggiormente coinvolti ci sarebbero le imprese minori che hanno esercitato l’opzione triennale per il regime delle registrazioni IVA (art. 18 comma 5 del DPR 600/73), rispetto alle quali i “correttivi cassa” non operano in quanto, sulla base delle stime della SOSE, è stato ritenuto non necessario apportare modifiche ai risultati di GERICO (così la nota tecnica e metodologica allegata al DM 23 marzo 2018).

L’esclusione dai correttivi delle imprese in regime opzionale genera un elevato numero di risultati di non congruità, in quanto le operazioni effettuate nell’ultima parte del 2017 e fatturate nel 2018 concorrono alla formazione del reddito di quest’ultimo anno; i conseguenti minori ricavi 2017 si riflettono sul risultato di congruità espresso da GERICO 2018.

In questi casi, l’unica soluzione sembrerebbe quella di segnalare il problema nel campo “Note Aggiuntive” di GERICO, evidenziando, ad esempio, che la non congruità potrebbe essere generata dal nuovo regime di cassa posto che, in costanza di condizioni, fino all’anno precedente in cui erano applicati criteri di competenza, il contribuente risultava congruo.

Non congruità gestita solo nelle note aggiuntive

Una condizione per certi versi analoga è rilevata anche dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2018 per i contribuenti che applicano lo studio di settore WG68U – Trasporto merci su strada e servizi di trasloco e hanno optato per il regime delle registrazioni IVA. In questo caso, l’anomalia sarebbe determinata dall’art. 74 comma 4 ultimo periodo del DPR 633/72, che consente l’annotazione delle fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di emissione (tali contribuenti, annotando nel primo trimestre 2018 le fatture emesse nell’ultimo trimestre del 2017, potrebbero risultare non congrui per il 2017, annualità “di passaggio” dal regime di competenza a quello di cassa).
Anche per tale caso, l’Agenzia suggerisce di segnalare l’eventuale anomalia nel campo “Note Aggiuntive” di GERICO 2018.

Sotto un diverso profilo, nell’ottica di gestire il regime di cassa nei prossimi indici di affidabilità fiscale, nel modello studi, alla nuova sezione del quadro Z – “Ulteriori informazioni imprese in regime di contabilità semplificata”, composta dai righi da Z901 a Z904, sono richiesti i componenti determinati in conseguenza dell’applicazione della disciplina transitoria sul passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, e viceversa (art. 1 comma 19 della L. 232/2016).
I dati richiesti non partecipano alla determinazione del risultato di GERICO, ma sono utilizzati esclusivamente in fase di elaborazione dei prossimi ISA.

Proprio in dipendenza dello scopo per cui la nuova sezione del quadro Z è stata inserita, errori od omissioni nella sua compilazione non determinerebbero l’irrogazione delle sanzioni per infedele compilazione della comunicazione. Più nello specifico, come chiarito dalla circ. n. 14/2018 (§ 6.8), non sarebbe applicabile:
- né la sanzione di cui all’art. 8 comma 1 del DLgs. 471/97, in quanto applicabile solo con riferimento a dati e informazioni rilevanti ai fini dell’assegnazione ai cluster di riferimento, della stima dei ricavi o dei compensi e del calcolo degli indicatori di normalità o di coerenza (circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2016, § 8);
- né la sanzione di cui all’art. 9-bis comma 16 del DL 50/2017, in quanto applicabile solo a partire dal periodo d’imposta 2018 in cui sarà prevista un’unica comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli ISA, rispetto alla quale saranno sanzionati eventuali errori od omissioni.
Tali considerazioni sotto il profilo sanzionatorio sono estensibili anche rispetto alla nuova sezione del quadro P della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dei parametri contabili impresa, composta dai righi da P53 a P56.

Per approfondimenti sulle ulteriori novità relative agli studi di settore 2017, si rimanda alla Scheda di Aggiornamento “Novità degli studi di settore per il 2017 (circ. 14/2018)”.

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