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Registro degli operatori compro oro operativo dal 3 settembre


/ Nunzio RAGNO e Giuseppe QUARTICELLI Martedì, 31 luglio 2018
5-7 minuti

L’Organismo degli agenti in attività finanziarie e mediatori creditizi (OAM), con la circolare n. 30/2018 pubblicata ieri, sancisce le modalità di calcolo e i termini di versamento del contributo di iscrizione al registro degli operatori compro oro, a cui bisogna registrarsi entro il 2 ottobre 2018, rendendo anche noto che il registro sarà operativo dal 3 settembre.
Gli operatori compro oro, di cui al DLgs. n. 92/2017, già in attività, potranno continuare a esercitare il commercio di preziosi usati senza interruzione e senza attendere il provvedimento di registrazione all’albo, a condizione che effettuino la relativa istanza di iscrizione; in caso contrario, non potranno proseguire l’attività economica.

Con comunicazione ai soggetti registrati al portale, l’Organismo tenutario dell’apposito registro ha richiamato i punti salienti contenuti nel DLgs. 92/2017, nel DM del 14 maggio 2018 e nella circolare n. 30/2018. Nello specifico si riepilogano le informazioni e i documenti occorrenti da presentare a corredo della domanda di iscrizione: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); firma digitale; documento di riconoscimento; attestazione rilasciata dalla questura territorialmente competente; copia del pagamento effettuato del contributo di iscrizione nel registro; copia del pagamento effettuato della tassa di concessione governativa.
Quanto all’attestazione di possesso e perdurante validità della licenza, l’OAM precisa che, in caso di più sedi operative dotate di licenze intestate allo stesso titolare, per l’iscrizione al registro è sufficiente allegare l’attestazione rilasciata per la licenza primaria, ossia per la sede principale.

La circolare n. 30/2018, nella determinazione dell’importo del contributo fisso d’iscrizione al registro, distingue la modalità d’esercizio dell’attività (principale o secondario) e la forma giuridica dell’impresa, mentre nel calcolo del contributo variabile, conteggiato in riferimento al numero di unità locali, non opera differenziazioni. Pertanto, i commercianti di preziosi usati esercenti l’attività in forma prevalente verseranno 230 euro se persone giuridiche (società di capitali o di persone) ovvero 120 euro se persone fisiche (ditte individuali); a ciò si aggiungono 70 euro di contributo variabile per ogni sede operativa.

Le gioiellerie, le imprese artigiane o altri, che intendono esercitare l’attività specifica in modo secondario, sono tenute a versare il contributo fisso di 210 euro se operanti in forma societaria (di capitali o di persone), e 100 euro se costituite in forma di ditta individuale; il contributo variabile resta pari a 70 euro per ogni unità locale. Anche gli operatori professionali in oro di cui alla L. 7/2000, che intendano esercitare o continuare l’attività di compro oro, dovranno versare 210 euro per il contributo fisso, fermo restando quanto riportato per altre e/o eventuali sedi operative.

Il contributo per le annualità di iscrizione successive alla prima, invece, sarà determinato dall’Organismo in funzione degli iscritti e in misura proporzionale alla loro dimensione e sarà reso pubblico con provvedimento da emettersi entro maggio 2019. Se durante il periodo di iscrizione l’azienda varia le proprie caratteristiche dimensionali e giuridiche, l’operatore dovrà darne immediata comunicazione all’OAM e dovrà provvedere all’adeguamento del contributo in base agli importi di cui all’allegato “A” della circ. n. 30/2018.

Il versamento dovrà avvenire con bonifico all’OAM (Iban: IT42M0200805181000105318357), indicando nella causale nominativo e codice fiscale del richiedente l’iscrizione il quale, al momento della richiesta, e attraverso il sistema telematico di iscrizione gestito mediante il sito dell’OAM, dovrà presentare il documento attestante il pagamento completo con l’indicazione della banca emittente e del TRN – Transaction Reference Number o del CRO - Codice Riferimento Operazione.

Ai fini dell’efficacia dell’iscrizione al registro dei compro oro, sebbene una tantum, è necessario effettuare il versamento della tassa di concessione governativa di 168 euro ai sensi del DPR 641/72, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Il pagamento andrà eseguito, mediante bollettino di conto corrente postale n. 8003, intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative”, con causale “Tassa di iscrizione nel Registro degli Operatori Compro Oro” e codice tariffa 8617.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche delle procedure di registrazione, accreditamento e utilizzo del servizio di iscrizione al registro degli operatori compro oro, ai sensi dell’art. 6 del DM 14 maggio 2018, l’OAM deve adottare uno o più atti attuativi, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del DM. Dunque, benché siano stati fissati i termini entro cui provvedere all’invio della domanda di iscrizione con relative modalità e allegati, a oggi non sono ancora attivi i canali per procedere all’invio dell’istanza, sicuramente implementati per il 3 settembre e le cui specifiche tecniche saranno rese note a breve giacché i 15 giorni scadono il prossimo 1° agosto.

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