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Riduzioni retributive solo temporanee per i soci lavoratori di cooperative in crisi


/ Federica VIVIANI Lunedì, 30 luglio 2018
5-7 minuti

Nei rapporti di lavoro subordinato le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine (art. 3, comma 1 della L. 142/2001).

Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall’assemblea dei soci e possono essere erogati a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative (art. 3, comma 2, lett. a) della L. 142/2001).
Un ulteriore trattamento economico può essere deliberato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, nella misura e con le modalità previste dalla legge (art. 3, comma 2, lett. b) della L. 142/2001).

L’obbligazione retributiva è però riducibile laddove l’assemblea – in forza delle facoltà attribuitele dal regolamento interno – abbia deliberato un “piano di crisi aziendale”.
In tal caso – se previsto dal piano – l’assemblea può ridurre temporaneamente i trattamenti economici integrativi di cui all’art. 3, comma 2, lett. b) della L. 142/2001, oltre che vietare, per l’intera durata dello stesso piano, la distribuzione di utili (art. 6, comma 1, lett. d) della L. 142/2001).
Inoltre – se previsto dal regolamento interno – l’assemblea può deliberare, nell’ambito del piano, forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie (art. 6, comma 1, lett. e) della L. 142/2001).

Non è tuttavia pacifico se l’assemblea, esercitando tali facoltà, possa operare riduzioni retributive anche al di sotto dei trattamenti minimi prescritti dall’art. 3, comma 1 della L. 142/2001.
In particolare, si può porre il dubbio se sia legittima una delibera assembleare che disponga, quale “forma di apporto anche economico alla soluzione della crisi”, il conferimento di parte della retribuzione, andando al di sotto dei minimi.

La questione è stata recentemente oggetto della pronuncia n. 19096/2018 della Cassazione.
Pur non decidendo espressamente sul punto, la Corte sembra aver dato indicazioni sulla direzione interpretativa da seguire.
Nel caso specifico, era stata lamentata la percezione di un trattamento economico complessivo inferiore rispetto a quello previsto dal CCNL di riferimento, in conseguenza dell’operata riduzione retributiva, effettuata dalla società cooperativa nell’ambito di una situazione di crisi aziendale, per vari anni.
La domanda delle socie lavoratrici, volta ad ottenere le conseguenti differenze retributive, era stata accolta in primo grado e la decisione confermata in appello.
In particolare, la Corte d’Appello aveva ritenuto l’illegittimità del provvedimento con cui era stata operata la riduzione retributiva sul presupposto che, nella delibera, non fosse stato introdotto alcun limite temporale allo stato di crisi aziendale e alle riduzioni retributive operate e che, per altro verso, la previsione di “forme di apporto” non potesse essere intesa quale riduzione del trattamento retributivo.

La Cassazione ha confermato la decisione di secondo grado, ritenendo dirimente il rilievo della mancata limitazione temporale dello stato di crisi.
Sebbene infatti – come espressamente riconosciuto dalla Corte – la temporaneità dello stato di crisi non sia prevista dal legislatore ai fini della possibilità di deliberare riduzioni retributive nell’ambito di una crisi aziendale, è necessario che sia espressamente indicata la natura temporanea dello stato di crisi e dei relativi interventi nella delibera del “piano di crisi aziendale” (cfr. interpello Min. Lavoro n. 7/2009 e Cass. n. 19832/2013).

Dunque, la Cassazione, con la sentenza in esame, chiarisce che è essenziale l’apposizione di un termine finale allo stato di crisi e a tutti gli interventi di riduzione retributiva previsti dall’art. 6, comma 1, lett. d) ed e) della L. 142/2001 (non solo quindi per la riduzione dei trattamenti economici integrativi, per cui è espressamente prevista la temporaneità dell’intervento).

Nella motivazione della sentenza, la Cassazione, pur non fondando la propria decisione su questo aspetto, riconosce il carattere derogatorio delle previsioni di cui alle lett. d), e) ed f) dell’art. 6, comma 1 della L. 142/2001 rispetto al principio generale di divieto di incidenza in pejus sul trattamento economico minimo di cui all’art. 3 comma 1.
Sembra, di conseguenza, che per questa via sia consentita la decurtazione del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, tramite il conferimento di una parte della retribuzione, come forma di apporto alla soluzione della crisi.


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