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Soci sempre responsabili anche dopo la cancellazione della società


/ Alfio CISSELLO Martedì, 3 luglio 2018
5-7 minuti

Uno dei temi più controversi che, attualmente, sta interessando gli operatori del diritto tributario riguarda la responsabilità non solo dei liquidatori, ma anche dei soci di società di capitali estinte.
È ormai pacifico il principio secondo cui, per effetto dell’art. 2495 c.c., la cancellazione dal Registro Imprese è condizione necessaria e sufficiente per l’irreversibile estinzione dell’ente, sicché i creditori insoddisfatti possono agire nei confronti dei soci solo se questi hanno riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione (cfr. l’ormai famosa sentenza delle Sezioni Unite n. 6070 del 2013).

Si è inoltre fatta strada la tesi dei soci come successori nel debito fiscale, quindi, sul versante processuale, se i soci hanno riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, essi succedono nel processo in litisconsorzio necessario (Cass. 16 maggio 2012 n. 7676 e 15 maggio 2014 n. 10719).

Recentemente, si è fatto un passo in avanti, affermando che, quand’anche non sia stato riscosso nulla da bilancio di liquidazione, il processo non si può automaticamente estinguere per cessazione della materia del contendere, posto che il Fisco, al pari di ogni altro creditore, può avere interesse all’accertamento del proprio credito (Cass. 7 aprile 2017 n. 9094 e 16 giugno 2017 n. 15035).
In effetti, una volta accertato il proprio credito, l’Erario potrà agire nei confronti dei soci, degli amministratori e dei liquidatori ai sensi dell’art. 36 del DPR 602/73, oppure quando sussista una qualche forma di responsabilità solidale (si pensi al caso della cessione di azienda ex art. 14 del DLgs. 472/97).

Se i soci sono successori, dunque “eredi”, è ragionevole sostenere che a questi non possano essere chieste le sanzioni tributarie (Cass. 7 aprile 2017 n. 9094).

Mediante la sentenza n. 17243 depositata ieri, la Corte di Cassazione compie un passo avanti, analizzando in modo espresso la fattispecie in cui la società risulta cancellata non a processo instaurato, ma prima dell’emissione dell’accertamento.
Dalla narrazione del fatto emerge infatti che ai soci, ex artt. 2495 c.c. e 36 del DPR 602/73, era stato notificato l’accertamento di debiti riferiti alla società estinta.
La Cassazione, inquietantemente afferma: “ed, invero, non esulano dalla disciplina di cui all’art. 2495 c.c. i crediti oggetto di accertamento sopravvenuti alla data della cancellazione della società, in relazione ai quali sussiste la piena responsabilità dei soci. Tale responsabilità opera indipendentemente dalla mancata definitività del debito tributario al momento del riparto in base alle risultanze del bilancio finale di liquidazione e non subisce limitazione alcuna in ragione dell’entità del conferimento in favore dei soci”.

Il principio sembrerebbe chiaro: anche i soci di società di capitali rispondono, dopo la cancellazione, per intero dei debiti tributari della società insoddisfatti, a prescindere da quanto hanno conferito.
Si spera quindi di avere interpretato male il passo della sentenza, oppure che la sinteticità della motivazione non faccia comprendere appieno il messaggio che i giudici possono avere inteso esternare.

Può essere accettato, come detto nelle sentenze richiamate, che, a processo instaurato, permanga la legittimazione processuale ai soci, così il Fisco può avere una sentenza di accertamento del proprio diritto.
Ma se viene cancellata la società, e l’Erario intende agire nei confronti dei soci, deve notificare apposito accertamento, contenente una duplice motivazione, ovvero una motivazione che comprenda, come di consueto, le ragioni di fatto e di diritto della pretesa, e, in più, il motivo per cui, ex art. 2495 c.c., i soci o i liquidatori possono essere ritenuti responsabili.
Quindi, è imprescindibile che si dimostri quanto riscosso dal bilancio finale di liquidazione.

Il Fisco ha interesse ad accertare il proprio credito

Oppure, l’Erario può agire ai sensi dell’art. 36 del DPR 602/73, e la “seconda” motivazione dell’atto dovrà riguardare i soci. Come prescritto dalla norma, sono responsabili i soci o associati che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione denaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione. La responsabilità è circoscritta al pagamento delle imposte dovute dai liquidatori nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità contemplate dal codice civile.
Ove la cancellazione fosse avvenuta dal 13 dicembre 2014, opererebbe l’art. 28 comma 4 del DLgs. 175/2014, con irrilevanza fiscale della cancellazione per i cinque anni successivi alla relativa richiesta.

Allora, bisognerebbe analizzare il problema sotto una diversa ottica: a livello generale, nello iato dei cinque anni la società potrà ricevere qualsiasi tipo di atto tributario che andrà impugnato e, a nostro avviso, solo dopo lo spirare dei cinque anni potranno essere azionati, nei confronti dei soci, gli artt. 2495 c.c. e 36 del DPR 602/73.

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