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Sponsorizzazione lecita se il contribuente ne dimostra l’esistenza


/ Antonio NICOTRA Venerdì, 13 luglio 2018
4-5 minuti

Le sponsorizzazioni sportive si prestano notoriamente alla costituzione di sistemi fraudolenti, nei quali l’evasione fiscale è agevolata dall’emissione e dall’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o parzialmente inesistenti (sovrafatturazione).

Lo schema di evasione consente al soggetto che emette la fattura (talvolta, si tratta di una società cartiera) di incassare le somme, mentre alla controparte di dedurre dal reddito il costo di sponsorizzazione (mai sostenuto o gonfiato), oltreché di detrarre l’IVA (e in alcuni casi di recuperare il denaro versato, decurtato dal “compenso” per la sovrafatturazione).
Nella prassi, però, accade che, accertato il coinvolgimento “a monte” di uno dei soggetti in una frode, l’attività di recupero delle imposte viene estesa, in automatico, a tutti coloro che in vario in modo hanno intrapreso relazioni con l’autore dell’illecito.

Il soggetto che ha dedotto il costo e detratto l’IVA per un’operazione che sia realmente avvenuta, però, non può subire le conseguenze pregiudizievoli solo per il fatto che la controparte risulti aver emesso fatture in parte false; occorre una prova circa il coinvolgimento nella frode, che deve fornire l’Erario, anche mediante le risultanze penali, nel rispetto del doppio binario (C.T. Reg. Firenze 15 marzo 2018 n. 533/6/18; C.T. Reg. Venezia 30 settembre 2015 n. 1486/5/15).

In questo contesto si inserisce l’intervento della C.T. Reg. Basilicata che, con sentenza 28 febbraio 2018 n. 172/1/18, rimarca il principio secondo il quale, qualora l’Ufficio contesti l’indebita detrazione IVA (o l’indebita deduzione di costi), ritenendo che le fatture siano espressione cartolare di operazioni oggettivamente inesistenti, deve specificamente indicare gli elementi probatori atti a confermare l’assunto.

Nel caso di specie, l’Ufficio aveva contestato l’inesistenza delle operazioni sulla base delle risultanze di un accertamento compiuto nei confronti dell’emittente fattura.
È opportuno ricordare, a tal proposito, che l’onere probatorio che grava a carico dell’Ufficio non può ritenersi assolto per relationem, ossia sulla base dell’accertamento operato nei confronti del soggetto, diverso, rappresentato dall’emittente fattura. Si tratterebbe, in tal caso, di un mero indizio, inidoneo a fondare il convincimento del giudice, se non di una illazione.

Necessaria la prova del coinvolgimento nella frode

Se l’Ufficio assolve l’onere probatorio, però, grava sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria.
Sul punto, si è sviluppato in tempi recenti un orientamento della giurisprudenza di merito, nel quale si inserisce anche la sentenza in commento, che ritiene assolto l’onere a carico del contribuente attraverso la produzione delle fotografie dell’evento, DVD, estratti di quotidiani nazionali da cui emerge l’effettività della sponsorizzazione (C.T. Reg. Milano 13 aprile 2017 n. 1727/11/17).

Nel caso esaminato dalla Regionale lucana, il contribuente ha pienamente assolto la prova dell’esistenza delle operazioni, attraverso l’esibizione dei mezzi di pagamento, delle foto che riproducono il logo posto sull’abbigliamento degli sportivi e sugli striscioni, pertanto nulla può essergli contestato in ordine alla sua partecipazione allo schema fraudolento.
Ferma restando la diligenza del committente, quando egli ha appurato che il fornitore esiste, che non ci sono sospetti di inesistenza soggettiva (il conto corrente non è intestato ad altri soggetti, la corrispondenza non avviene mediante coinvolgimento di terzi e così via) e che il servizio viene effettivamente prestato, nulla può essergli rimproverato.

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