/ Luca MAMONE Giovedì, 9 agosto 2018
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Nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge conclusosi al Senato il 7 agosto scorso, il DL 87/2018 è stato ulteriormente integrato con il nuovo art. 1-bis, contenente uno sgravio di natura contributiva per favorire l’occupazione giovanile.
In pratica, riprendendo lo schema dell’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 100 e segg. della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), il nuovo art. 1-bis propone la possibilità, per i datori di lavoro che nel biennio 2019/2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto 35 anni, di poter beneficiare di uno sgravio del 50% dei contributi previdenziali a carico azienda, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo massimo di 36 mesi.
Va subito detto che la misura agevolativa disciplinata dalla legge di bilancio 2018 ha un carattere strutturale, con conseguente applicazione non solo per le assunzioni effettuate in un determinato arco di tempo, bensì in generale per tutte quelle intervenute dal 1° gennaio 2018.
Invece, la nuova disciplina ex art. 1-bis del Ddl. prevede che il beneficio in argomento possa aver valenza per gli anni 2019 e 2020.
Viene invece confermato il limite massimo di sgravio, che non può superare i 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile (in pratica, 250 euro al mese).
Inoltre, per quanto concerne i requisiti dei lavoratori per i quali scatta la possibilità di accesso allo sgravio, si conferma, oltre al predetto limite del trentacinquesimo anno di età (previsto solo per quest’anno dalla legge di bilancio 2018, e in seguito ridotto a 30 anni di età), la necessità che il neoassunto non sia stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Analogamente alla legge di bilancio 2018, anche secondo il Ddl. non ostano al riconoscimento dell’esonero in argomento gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda invece le modalità operative di applicazione dell’incentivo alle assunzioni, il comma 3 dell’art. 1-bis demanda ad un apposito decreto dei Ministeri di Lavoro e Finanze da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, il compito di definire in modo compiuto le procedure di accesso.
Sul punto, si evidenzia come il testo della disposizione in argomento non richiami in modo esplicito sia l’incumulabilità o meno con altri incentivi, sia i principi generali ex artt. 31 del DLgs. 150/2015 e 1 comma 1175 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (possesso del DURC), secondo cui la fruizione dell’incentivo non spetta qualora:
- l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo preesistente oppure violi il diritto di precedenza alla riassunzione stabilito dalla legge o dal contratto collettivo a favore di un altro lavoratore;
- presso il datore di lavoro siano in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, fatti salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati in un livello diverso da quello dei lavoratori sospesi o da impiegare in altre unità produttive;
- si tratti di lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;
- l’inoltro ai Servizi competenti della comunicazione di assunzione sia stato effettuato dopo il decorso dei termini di legge.
Da precisare l’eventuale “portabilità” dell’incentivo
Altra questione da precisare è l’eventuale “portabilità” dell’incentivo in argomento, che si verifica quando il rapporto di lavoro agevolato si interrompe prima del decorso dei 36 mesi di durata massima e può essere fruito, per il tempo residuo, dal datore di lavoro che assume nuovamente il lavoratore a tempo indeterminato, prescindendosi, in tal caso, sia dall’età anagrafica al momento del reimpiego, sia dal requisito di non aver già svolto attività lavorativa a tempo indeterminato.