/ Antonio NICOTRA Lunedì, 6 agosto 2018
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Nonostante i ripetuti interventi della giurisprudenza (da ultimo, Cass. 30 maggio 2018 n. 13639), il tema della responsabilità dei chiamati all’eredità per le obbligazioni tributarie del de cuius continua a essere di grande attualità.
La Corte di Cassazione, con sentenza 17 luglio 2018 n. 19030, ritorna sul tema della soggettività passiva del chiamato all’eredità per i debiti del defunto e rimarca il principio secondo il quale l’accettazione dell’eredità costituisce una condizione imprescindibile per l’assunzione delle obbligazioni tributarie del de cuius.
La posizione dei chiamati all’eredità, quindi, non può essere ipso iure assimilata a quella degli eredi, ai fini della titolarità della massa attiva e passiva del patrimonio del de cuius.
Nel caso in esame, l’Amministrazione finanziaria, dopo la morte del contribuente debitore, aveva notificato gli atti impositivi a coloro che, nonostante la delazione, avevano rinunciato all’eredità.
Per la Suprema Corte, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere probatorio – il cui assolvimento è tutt’altro che impossibile – di dimostrare la qualità di erede del contribuente, non potendo desumere la predetta qualità sulla base della sola chiamata, o della presentazione della denuncia di successione, che non assumono ai predetti fini alcun rilievo (Cass. 29 marzo 2017 n. 8053).
A tal fine, sarebbe necessario provare il comportamento concludente del contribuente che versi di fatto nel possesso dei beni ereditari, nonostante una formale rinuncia compiuta nelle forme previste dalla legge, dal quale si desuma l’intento di accettazione (tacita) dell’eredità.
In tal caso, la rinuncia sarebbe priva di effetti.
Non costituisce prova dell’accettazione, invece, il diritto di abitazione riconosciuto ex lege al coniuge superstite per la casa adibita a residenza familiare ex art. 540 c.c. (Cass. 30 maggio 2018 n. 13639), non equivalendo al possesso ma, semmai, alla detenzione.
Nel caso di specie, quindi, l’Ufficio non aveva assolto siffatto onere.
Il sistema normativo considera sufficiente la mera chiamata all’eredità, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di denuncia della successione e del pagamento delle relative imposte, limitatamente al valore dei beni ereditari dei quali i singoli chiamati siano già in possesso.
Questi adempimenti, però, sono circoscritti a obblighi specifici e posti al fine di evitare, in via precauzionale, che le ragioni del Fisco possano essere pregiudicate dal differimento dell’accettazione dei lasciti (cioè, dallo stato di incertezza, che potrebbe durare a lungo, tenuto conto che il termine a disposizione per l’accettazione è di dieci anni).
Coloro che non hanno ancora rinunziato all’eredità, quindi, agiscono come responsabili d’imposta, sebbene solo in via provvisoria.
Ne costituisce conferma, infatti, la circostanza che l’imposta di successione versata dal chiamato all’eredità deve essere rimborsata (unitamente agli interessi e alle eventuali sanzioni), nei casi di sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria, per effetto di una formale rinuncia (art. 42 comma 1 lett. e) del DLgs. n. 346/90).
La notifica al rinunciatario è illegittima
Viceversa, come osservato dalla Suprema Corte anche nella sentenza in commento, dall’esistenza di questi obblighi non può desumersi anche una diretta responsabilità per i debiti tributari del de cuius, essendo necessaria a tal fine l’accettazione ereditaria ex art. 459 e ss c.c., i cui effetti retroagiscono al momento dell’apertura della successione.
Con la formale rinuncia ex artt. 519 e 521, invece, il chiamato all’eredità viene considerato come se non fosse mai stato chiamato alla successione con effetti che (al pari dell’accettazione) retroagiscono all’apertura della successione. In assenza di eredi che abbiano accettato, l’eredità è “vacante” (e si devolverà in modi diversi) e con essa il complesso delle vicende attive e passive del defunto.
Non può essere, dunque, obbligato al pagamento dei debiti tributari chi abbia formalmente rinunciato e, anzi, la Suprema Corte ricorda che, anche secondo la R.M. 5 novembre 1980 n. 3801, la notificazione degli atti di accertamento al chiamato all’eredità che abbia rinunciato è illegittima, non essendovi stato alcun fenomeno di successione (e quindi anche di confusione patrimoniale) tra de cuius ed erede.