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Liquidatore responsabile se la società è cancellata prima dell’accertamento


/ Alice BOANO Sabato, 11 agosto 2018
3-4 minuti

Affinché il liquidatore sia chiamato a rispondere dei debiti tributari della società ai sensi dell’art. 36 del DPR 602/73, non occorre che gli stessi siano definitivi. Conseguentemente, egli è legittimamente destinatario dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di una società che, nel frattempo, si è estinta, con conseguente cancellazione dal Registro delle imprese.

Inoltre, la modifica del DLgs. 175/2014, che, innovando l’art. 19 del DLgs. 46/99, ha esteso la responsabilità ex art. 36 a tutte le imposte (non essendo, quindi, più circoscritta alle imposte sui redditi), non è retroattiva.
Queste sono le interessanti considerazioni a cui è giunta la Commissione tributaria regionale di Firenze con la sentenza n. 510/1/18 depositata il 13 marzo 2018.

I giudici di merito sottolineano come non sia corretto ritenere illegittimo l’accertamento ex art. 36 sulla base della mancanza di debiti tributari certi e definitivi a carico della società. Se il consolidamento dell’obbligazione tributaria in capo alla società costituisse il presupposto essenziale per poter esercitare l’azione di recupero delle imposte nei confronti del liquidatore, infatti, si dovrebbe necessariamente concludere nel senso che la cancellazione della società pone fine ad ogni possibilità di esercizio del potere di accertamento (almeno nel sistema ante art. 28 comma 4 del DLgs. 175/2014, di cui la sentenza non parla).

In altre parole, i soci potrebbero avvalersi di tale schermo, scegliendo in modo volontario e consapevole il momento opportuno per estinguere la società e conseguire redditi extracontabili.
Sul punto, esiste un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, per poter azionare l’art. 36, occorre che i ruoli relativi all’accertamento siano, almeno, stati posti in riscossione (per tutte, Cass. 13 luglio 2012 n. 11968).

Ma, a ben vedere, anche questo orientamento potrebbe ritenersi poco compatibile con il sistema attuale, in cui dalla cancellazione consegue l’irreversibile estinzione dell’ente, a differenza dello schema ante DLgs. 6/2003, in cui la società esisteva sino all’esaurimento dell’ultimo debito.
Comunque, a nostro avviso al liquidatore va sempre attribuita la possibilità di difendersi censurando il merito della pretesa.

Prima del DLgs. 175/2014, responsabilità solo per le imposte sui redditi

Sul punto, si segnala la C.T. Reg. Ancona 8 marzo 2016 n. 150/3/16, con la quale si afferma che l’ente impositore può azionare la responsabilità dei soci di società di capitali ex art. 36 comma 3 del DPR 602/73 nonostante manchi la prova certa in merito alla distribuzione degli utili extracontabili agli stessi, posto che “altrimenti, si sarebbero dovuti rinvenire detti utili nel patrimonio della società al termine della liquidazione, circostanza, questa, che non pare essersi verificata”.

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