In data 11/08/18 è stata pubblicato il c.d. decreto dignità, che riporta importanti modifiche alla disciplina dei contratti a tempo determinato, di somministrazione e delle indennità in caso di licenziamento illegittimo.
MODIFICHE AI RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO
Riguardo alle modifiche sul tempo determinato, la norma prevede che le nuove regole verranno applicate ai contratti a termine stipulati successivamente all’entrata in vigore del Decreto Dignità, nonchè ai rinnovi e alle proroghe successivi al 31/10/2018.
Viene, inoltre, riportato il limite massimo previsto per la durata del contratto che non può essere:
Il rinnovo contrattuale è previsto solamente in presenza di una delle causali sopracitate, mentre per le proroghe non vi sono vincoli per i primi 12 mesi di contratto, ma si innescano solamente nei 12 mesi successivi ai primi (questa disciplina verrà applicata ai contratti rinnovati o prorogati successivamente alla data del 31.10.2018).
Infine, viene stabilito che il contratto può essere prorogato per un numero massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi; alla decorrenza della quinta proroga, si trasforma in un contratto a tempo indeterminato.
ESONERO CONTRIBUTIVO
Anche in materia di occupazione giovanile vengono introdotti cambiamenti: la legge di conversione estende anche agli anni 2019 e 2020 la possibilità di usufruire dell’esonero contributivo previsto per le assunzioni di persone fino ai 35 anni di età.
Viene quindi riconosciuto un esonero contributivo pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato che assume (negli anni sopra citati) con contratto a tempo indeterminato persone di età inferiore ai 35 anni, che non hanno mai avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso o con altri datori di lavoro.
MODIFICHE AI RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO
Riguardo alle modifiche sul tempo determinato, la norma prevede che le nuove regole verranno applicate ai contratti a termine stipulati successivamente all’entrata in vigore del Decreto Dignità, nonchè ai rinnovi e alle proroghe successivi al 31/10/2018.
Viene, inoltre, riportato il limite massimo previsto per la durata del contratto che non può essere:
- superiore ai 12 mesi qualora si tratti di un contratto “acausale”
- superiore ai 24 mesi nel caso in cui sia giustificato da una delle seguenti causali:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’attività ordinaria o per sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze collegate a incrementi temporanei dell’attività, non programmabili e significativi
Il rinnovo contrattuale è previsto solamente in presenza di una delle causali sopracitate, mentre per le proroghe non vi sono vincoli per i primi 12 mesi di contratto, ma si innescano solamente nei 12 mesi successivi ai primi (questa disciplina verrà applicata ai contratti rinnovati o prorogati successivamente alla data del 31.10.2018).
Infine, viene stabilito che il contratto può essere prorogato per un numero massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi; alla decorrenza della quinta proroga, si trasforma in un contratto a tempo indeterminato.
ESONERO CONTRIBUTIVO
Anche in materia di occupazione giovanile vengono introdotti cambiamenti: la legge di conversione estende anche agli anni 2019 e 2020 la possibilità di usufruire dell’esonero contributivo previsto per le assunzioni di persone fino ai 35 anni di età.
Viene quindi riconosciuto un esonero contributivo pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato che assume (negli anni sopra citati) con contratto a tempo indeterminato persone di età inferiore ai 35 anni, che non hanno mai avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso o con altri datori di lavoro.