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Per le misure di politica del lavoro il centro di accoglienza è dimora abituale


/ REDAZIONE Mercoledì, 29 agosto 2018
3-4 minuti

Con la circolare congiunta n. 10569/2018, datata 27 agosto 2018 ma pubblicata ieri, il Ministero del Lavoro e l’ANPAL hanno reso note le modalità di accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l’impiego, a favore dei cittadini non comunitari richiedenti e titolari di protezione internazionale; intervenendo, nello specifico, sul requisito di “residenza” ex art. 11, comma 1, lett. c) del DLgs. 150/2015.

In base a tale disposizione, infatti, i servizi e le misure di politica attiva del lavoro sono accessibili da parte di tutti i residenti sul territorio italiano, indipendentemente dalla Regione o Provincia autonoma di residenza.
Ne consegue che per l’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro, ai cittadini stranieri non Ue è richiesto di dimostrare il requisito della residenza, laddove l’iscrizione del cittadino straniero regolarmente soggiornante nelle liste anagrafiche di un preciso Comune si svolge ai sensi dell’art. 6, comma 7 del DLgs. 286/98 (c.d. Testo Unico dell’immigrazione) e dell’art. 2 della L. 1228/1954 (c.d. “legge anagrafica”).

La circolare esaminata prende le mosse dal sorgere di numerosi problemi applicativi generati dal requisito della residenza, in relazione alla richiesta di accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro da parte di cittadini stranieri non Ue richiedenti protezione internazionale e ospitati presso un centro di accoglienza.

Infatti, i soggetti rappresentati in tale fattispecie risultano, da un lato, legittimati a svolgere attività lavorativa trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di asilo (art. 22 del DLgs. 142/2015), dall’altro, è loro preclusa la possibilità di iscriversi ai Centri per l’impiego a causa della assenza di un’iscrizione anagrafica.
Sulla questione era già intervenuta l’ANPAL con la nota n. 6202/2018, la quale esortava all’applicazione dell’art. 5 comma 3 del DLgs. 142/2015 in base al quale, a favore dei cittadini stranieri non Ue richiedenti protezione internazionale e soggiornanti nei centri o nelle strutture di accoglienza, ai quali è rilasciato il permesso di soggiorno o la ricevuta di richiesta, il centro o la struttura di accoglienza rappresentano il luogo di dimora abituale ai fini dell’iscrizione anagrafica.

Equiparazione coerente con l’art. 22 del DLgs. 142/2015


Dunque, nonostante il carattere lex specialis di tale articolo, nei confronti dei soggetti considerati, il requisito della residenza anagrafica per l’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva è soddisfatto dal luogo di dimora abituale.
In questo modo, l’equiparazione della residenza alla dimora abituale è del tutto coerente con l’art. 22 del DLgs. 142/2015 e l’accesso ai servizi dei Centri per l’impiego sarà riconosciuto “a fortiori”.
In conclusione, il rilascio della dichiarazione di disponibilità, ai sensi dell’art. 19 del DLgs. 150/2015, sarà utile per i passaggi successivi, in riferimento alla profilazione qualitativa, alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e alla ricerca di un nuovo lavoro.


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