/ Arianna ZENI Martedì, 18 settembre 2018
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Sulle parti comuni degli edifici residenziali di cui all’art. 1117 c.c. sono molteplici gli interventi di recupero e di riqualificazione energetica che consentono ai condòmini di poter beneficiare delle detrazioni fiscali.
In relazione a tali agevolazioni, per le parti condominiali il legislatore ha riservato una disciplina più favorevole rispetto a quella prevista per le singole unità immobiliari.
Così, ad esempio, è possibile beneficiare della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR anche per gli interventi di manutenzione ordinaria (di cui all’art. 3 lett. a) del DPR n. 380/2001) eseguiti sulle parti comuni e, al ricorrere di determinate condizioni, sono previste aliquote della detrazione più elevate (si pensi agli interventi antisismici di cui al comma 1-quinquies dell’art. 16 del DL n. 63/2013 oppure ai particolari interventi di riqualificazione energetica di cui al comma 2-quater dell’art. 14 del DL n. 63/2013 o agli interventi antisismici combinati con quelli di riqualificazione di cui al successivo comma 2-quater.1 dello stesso art. 14) ove i lavori siano eseguiti su parti comuni condominiali.
Le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate in modo autonomo ai fini della individuazione del limite di spesa detraibile.
Con riguardo alle spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio, la detrazione spetta al singolo condòmino in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c.
Con il provv. 2 novembre 2011 n. 149646, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che, nell’ipotesi di lavori su parti comuni di edifici residenziali, ogni contribuente è tenuto a esibire la delibera assembleare e la tabella millesimale di ripartizione delle spese (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 21 maggio 2014 n. 11).
Nel caso in cui il condòmino paghi la propria parte di spese, l’amministratore rilascia una certificazione dalla quale risulti, oltre alle generalità del contribuente, ai dati catastali dell’immobile e all’ammontare delle spese, la quota parte millesimale a lui imputabile (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 27 aprile 2018 n. 7 e C.M. 12 maggio 2000 n. 95).
Si ricorda che il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dall’amministratore di condominio (tra le altre, C.M. 12 maggio 2000 n. 95).
Ma cosa succede se un condòmino non paga?
Per il condòmino moroso possono profilarsi due ipotesi:
- paga tardivamente, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono stati effettuati i pagamenti con bonifico da parte dell’amministratore: in tal caso permane il diritto a beneficiare della detrazione (così, ad esempio, per i bonifici dell’amministratore pagati nel 2017, i condòmini morosi possono pagare e regolarizzare la loro posizione entro il 31 ottobre 2018 se presentano il modello REDDITI PF 2018);
- non paga o paga successivamente al suddetto termine: la detrazione non spetta (cfr. Guida Agenzia delle Entrate febbraio 2018 e C.M. 12 maggio 2000 n. 95).
Detrazione ripartita tra i singoli condòmini in regola coi pagamenti
Nell’ipotesi in cui le spese non sono state pagate da alcuni condòmini, la ripartizione della detrazione avviene tra i singoli condòmini in regola con i pagamenti, ma sempre entro il limite della propria quota millesimale (tra le altre, C.M. 12 maggio 2000 n. 95, C.M. 1° giugno 1999 n. 122, § 4.7 e C.M. 11 maggio 1998 n. 121).
In conclusione, anche nel caso in cui l’amministratore paghi interamente i lavori attingendo da un fondo comune del condominio, il diritto alla detrazione spetta ai condòmini che hanno pagato le spese e ai condòmini che hanno regolarizzato tardivamente il pagamento entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, entro il limite delle rispettive quote loro attribuite.