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La comunicazione delle liquidazioni recupera il credito IVA precedente


/ Emanuele GRECO Giovedì, 6 settembre 2018
4-5 minuti

La comunicazione periodica delle liquidazioni IVA, in scadenza per i dati relativi al secondo trimestre 2018 (ovvero per i mesi di aprile, maggio e giugno 2018), impone oltre al riepilogo dei dati contabili delle liquidazioni effettuate anche l’esposizione dell’eventuale credito proveniente dal trimestre precedente (ovvero dall’ultimo mese della precedente comunicazione).

Ne consegue che non sono tenuti a effettuare la comunicazione i soggetti passivi per i quali non emergono crediti IVA da riportare, in assenza di ulteriori dati da indicare nel quadro VP.
Il riporto del credito IVA del periodo (mese o trimestre) precedente è effettuato nel rigo VP8 del modello. Come delineato anche nelle FAQ pubblicate dall’Agenzia il 26 maggio 2017 e nelle istruzioni alla compilazione, nel rigo VP8 è da indicare il solo credito maturato nello stesso periodo d’imposta (nel caso di specie, il 2018).

Per quanto concerne invece il credito IVA dell’anno precedente (il 2017), esso confluisce nel rigo VP9 allorché il credito venga “destinato” alla contabilità IVA.
L’indicazione nel rigo VP9 non è necessariamente richiesta nella comunicazione riferita al primo mese o trimestre dell’anno successivo, ma è obbligatoria laddove il credito maturato nell’anno precedente sia utilizzato in compensazione “verticale” (IVA da IVA) con le risultanze a debito delle liquidazioni periodiche dell’anno successivo.

Se il credito annuale in questione è utilizzato in compensazione “verticale” nel primo mese o trimestre in misura non integrale, esso verrà cumulato con gli eventuali crediti maturati nei successivi periodi dell’anno e, quindi, “riportato” nel rigo VP8 della successiva comunicazione periodica delle liquidazioni.
Nella differente ipotesi in cui il credito IVA annuale (o parte di esso) sia utilizzato “esternamente” alla contabilità IVA (perché richiesto a rimborso o utilizzato in compensazione orizzontale ex art. 17 comma 1 del DLgs. 241/97) non dovrà esserne data esposizione nel quadro VP.

Uno degli aspetti “critici” relativi alla comunicazione del periodo riguarda i dati riferiti alle fatture passive ricevute nel 2017 ed annotate nel registro IVA acquisti avvalendosi di un apposito sezionale, al fine dell’esercizio “tardivo” del diritto alla detrazione riconosciuto, dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 17 gennaio 2018, per le fatture registrate entro il 30 aprile 2018.

Possibile esclusione per le fatture ricevute nel 2017 e registrate nei sezionali

Pur auspicando una conferma ufficiale sul punto, appare chiaro che l’IVA emergente dalle suddette fatture (per il mese di aprile 2018 ai fini della comunicazione del secondo trimestre 2018) non dovrà essere riepilogata nella comunicazione periodica. Si tratta, infatti, di un’imposta che non viene computata nelle liquidazioni periodiche (né del 2017 né del 2018), andando a confluire nella dichiarazione IVA per il 2018 e concorrendo direttamente al saldo (a debito o a credito) di tale anno d’imposta.

Le medesime considerazioni riguardano l’IVA emergente da quelle fatture relative al 2017, tardivamente registrate nel 2018, che andranno a confluire in una dichiarazione integrativa “a favore”.
Diversamente, per le fatture che sono state ricevute nel corso del 2018, ancorché relative al 2017 (ad esempio, per beni consegnati a dicembre 2017), l’imposta in esse evidenziata concorre alle liquidazioni periodiche del 2018, con conseguente obbligo di esposizione dei relativi dati nella comunicazione del mese o trimestre di riferimento.

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