Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Lavori condominiali con ritenuta fuori dalla dichiarazione dell’amministratore


/ Arianna ZENI Venerdì, 21 settembre 2018
3 minuti

Non vanno indicate nel quadro AC del modello REDDITI, o quadro K del 730, le spese su interventi di recupero edilizio assoggettate a ritenuta alla fonte

In capo agli amministratori di condominio competono alcuni obblighi di rilevanza fiscale.

Oltre a dover compiere, per conto del condominio, gli ordinari adempimenti nella qualità di sostituto d’imposta (effettuazione delle ritenute, presentazione della Certificazione Unica e del modello 770) o provvedere alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, infatti, devono compilare il quadro AC del modello REDDITI, oppure del quadro K del modello 730.

Mentre nella sezione I dei menzionati modelli deve essere indicato il codice fiscale e l’eventuale denominazione del condominio, la sezione II e III riguardano, rispettivamente:
- i dati catastali del condominio che ha effettuato interventi volti al recupero edilizio sulle parti comuni condominiali che consentono di fruire della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR;
- i dati identificativi e l’ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell’anno solare, per ciascun fornitore (art. 7 comma 8-bis del DPR 605/73).

Semplificata la sezione III

Con riguardo alla sezione III, l’Agenzia delle Entrate, nella ris. 20 settembre 2018 n. 67, ha precisato che non deve essere compilata nel caso in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Non devono quindi essere comunicati nel modello dichiarativo i dati relativi:
- alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al lordo dell’IVA gravante sull’acquisto, non superiori complessivamente a 258,23 euro per singolo fornitore;
- alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...