/ Alfio CISSELLO e Caterina MONTELEONE Lunedì, 29 ottobre 2018
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La rottamazione dei ruoli riconosce ai debitori che vi aderiscono molteplici benefici, alcuni già previsti nella precedente definizione quali lo stralcio delle sanzioni amministrative (in primis tributarie e contributive) e degli interessi di mora, disciplinati dall’art. 30 del DPR 602/1973, mentre restano dovuti quelli da ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del DPR 602/73), irrogati unitamente agli avvisi di accertamento o come conseguenza delle liquidazioni automatiche della dichiarazione, così come ogni altro interesse, tributario e non, disciplinato nei più vari testi normativi.
Tra i benefici che caratterizzano quella che è stata denominata la “rottamazione-ter”, assume particolare rilievo l’estensione dell’arco temporale entro il quale il debitore può rateizzare gli importi dovuti, infatti vengono previste fino a dieci rate da suddividersi in cinque anni.
Inoltre, in caso di pagamento rateale la norma prevede un interesse ridotto pari al 2% annuo applicato a decorrere dal 1° agosto 2019, il quale si riduce allo 0,3% annuo (sempre a decorrere dal 1° agosto 2019), per i contribuenti che hanno aderito alle precedenti definizioni presentando la domanda entro il 15 maggio 2018 e hanno pagato, entro il 31 luglio 2018, le rate scadute al 31 dicembre 2016 relative a pregressi piani di rateazione e i debitori che hanno presentato domanda per la rottamazione dei carichi affidati nei primi nove mesi del 2017 e non hanno pagato le rate, a condizione che paghino entro il 7.12.2018, tutte le rate scadute a luglio, settembre, ottobre 2018.
Molteplici sono i benefici per i contribuenti che hanno in corso procedure esecutive.
Al riguardo, infatti, l’art. 3 comma 10 del DL 119/2018 ha previsto che è sufficiente la presentazione della domanda per evitare che vengano iscritti fermi amministrativi o ipoteche, nonché per bloccare le procedure esecutive avviate (salvo che vi sia già stato un incanto con esito positivo).
Rimangono comunque i fermi e le ipoteche ormai iscritti.
Inoltre, secondo quanto prevede l’art. 3 comma 13 lett. b) del DL 119/2018, è sufficiente il pagamento della prima (o unica in caso di pagamento senza rateizzazione) rata per ottenere l’estinzione delle procedure esecutive iniziate prima dell’adesione alla definizione, anche in questo caso a condizione che l’immobile non sia già stato aggiudicato a seguito di un incanto con esito positivo.
Relativamente alle procedure di pignoramento presso terzi (art. 72-bis del DPR 602/73), sembra ragionevole affermare che, presentata la domanda, questa si blocchi (a differenza dell’art. 6 del DL 193/2016, l’art. 3 del DL 119/2018 non fa riferimento, tra i casi che ammettono la prosecuzione dell’esecuzione, all’emissione del “provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”).
Tra le modalità di pagamento, figura espressamente anche la possibilità di utilizzare in compensazione crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione (mentre è inibita la compensazione con crediti disponibili ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97).
Altro aspetto che potrà ampliare la platea degli interessati è disciplinato dall’art. 3 comma 10 del DL 119/2018 laddove prevede, in modo espresso, che dal momento in cui si presenta la domanda di definizione viene meno la qualifica di “non adempienti”.
La presentazione dell’istanza cancella la qualifica di “inadempiente”
Ciò ha importanti conseguenze, nell’ambito della procedura di erogazione di rimborsi di imposta ex art. 28-ter del DPR 602/73, in quanto in tal modo il contribuente potrà accedere ai rimborsi senza che questo attivi la procedura della norma indicata, che contempla una proposta di compensazione tra rimborso e ruolo.
Inoltre, rileva ai fini dell’art. 48-bis del DPR 602/73, poiché presentando la domanda si potranno riscuotere i crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni (non opera il blocco), non essendo il debitore considerato inadempiente.
Riteniamo, a livello interpretativo, come avvenuto per le pregresse rottamazioni, operante l’art. 54 del DL 50/2017: una volta inviata la domanda, potrà essere rilasciato il DURC, così come i certificati di regolarità fiscale, e non potranno essere sospesi i rimborsi.