Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Ampliati i vantaggi con la nuova definizione dei ruoli


/ Alfio CISSELLO e Caterina MONTELEONE Lunedì, 29 ottobre 2018
4-6 minuti

La rottamazione dei ruoli riconosce ai debitori che vi aderiscono molteplici benefici, alcuni già previsti nella precedente definizione quali lo stralcio delle sanzioni amministrative (in primis tributarie e contributive) e degli interessi di mora, disciplinati dall’art. 30 del DPR 602/1973, mentre restano dovuti quelli da ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del DPR 602/73), irrogati unitamente agli avvisi di accertamento o come conseguenza delle liquidazioni automatiche della dichiarazione, così come ogni altro interesse, tributario e non, disciplinato nei più vari testi normativi.

Tra i benefici che caratterizzano quella che è stata denominata la “rottamazione-ter”, assume particolare rilievo l’estensione dell’arco temporale entro il quale il debitore può rateizzare gli importi dovuti, infatti vengono previste fino a dieci rate da suddividersi in cinque anni.

Inoltre, in caso di pagamento rateale la norma prevede un interesse ridotto pari al 2% annuo applicato a decorrere dal 1° agosto 2019, il quale si riduce allo 0,3% annuo (sempre a decorrere dal 1° agosto 2019), per i contribuenti che hanno aderito alle precedenti definizioni presentando la domanda entro il 15 maggio 2018 e hanno pagato, entro il 31 luglio 2018, le rate scadute al 31 dicembre 2016 relative a pregressi piani di rateazione e i debitori che hanno presentato domanda per la rottamazione dei carichi affidati nei primi nove mesi del 2017 e non hanno pagato le rate, a condizione che paghino entro il 7.12.2018, tutte le rate scadute a luglio, settembre, ottobre 2018.

Molteplici sono i benefici per i contribuenti che hanno in corso procedure esecutive.
Al riguardo, infatti, l’art. 3 comma 10 del DL 119/2018 ha previsto che è sufficiente la presentazione della domanda per evitare che vengano iscritti fermi amministrativi o ipoteche, nonché per bloccare le procedure esecutive avviate (salvo che vi sia già stato un incanto con esito positivo).
Rimangono comunque i fermi e le ipoteche ormai iscritti.

Inoltre, secondo quanto prevede l’art. 3 comma 13 lett. b) del DL 119/2018, è sufficiente il pagamento della prima (o unica in caso di pagamento senza rateizzazione) rata per ottenere l’estinzione delle procedure esecutive iniziate prima dell’adesione alla definizione, anche in questo caso a condizione che l’immobile non sia già stato aggiudicato a seguito di un incanto con esito positivo.
Relativamente alle procedure di pignoramento presso terzi (art. 72-bis del DPR 602/73), sembra ragionevole affermare che, presentata la domanda, questa si blocchi (a differenza dell’art. 6 del DL 193/2016, l’art. 3 del DL 119/2018 non fa riferimento, tra i casi che ammettono la prosecuzione dell’esecuzione, all’emissione del “provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”).

Tra le modalità di pagamento, figura espressamente anche la possibilità di utilizzare in compensazione crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione (mentre è inibita la compensazione con crediti disponibili ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97).

Altro aspetto che potrà ampliare la platea degli interessati è disciplinato dall’art. 3 comma 10 del DL 119/2018 laddove prevede, in modo espresso, che dal momento in cui si presenta la domanda di definizione viene meno la qualifica di “non adempienti”.

La presentazione dell’istanza cancella la qualifica di “inadempiente”

Ciò ha importanti conseguenze, nell’ambito della procedura di erogazione di rimborsi di imposta ex art. 28-ter del DPR 602/73, in quanto in tal modo il contribuente potrà accedere ai rimborsi senza che questo attivi la procedura della norma indicata, che contempla una proposta di compensazione tra rimborso e ruolo.
Inoltre, rileva ai fini dell’art. 48-bis del DPR 602/73, poiché presentando la domanda si potranno riscuotere i crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni (non opera il blocco), non essendo il debitore considerato inadempiente.
Riteniamo, a livello interpretativo, come avvenuto per le pregresse rottamazioni, operante l’art. 54 del DL 50/2017: una volta inviata la domanda, potrà essere rilasciato il DURC, così come i certificati di regolarità fiscale, e non potranno essere sospesi i rimborsi.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...