/ Anita MAURO e Cecilia PASQUALE Sabato, 13 ottobre 2018
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Il diritto di abitazione spettante, a norma dell’art. 1 comma 42 della L. 76/2016, al convivente di fatto del defunto, non deve essere indicato nella dichiarazione di successione, in quanto si tratta di un diritto personale di godimento attribuito ad un soggetto che non è erede o legatario. Questa è la conclusione cui perviene l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 37 pubblicata ieri.
Si ricorda che, nell’ambito della L. 76/2016, che ha disciplinato le convivenze e le unioni civili, è stato previsto, dall’art. 1 comma 42 che: “In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni”.
In breve, la norma dispone il sorgere di un diritto di abitazione “temporaneo” (di durata variabile a seconda della presenza di figli o di altre condizioni) in capo al convivente more uxorio che sopravviva alla morte del compagno.
Con riferimento a questa situazione, veniva chiesto, in primo luogo, all’Agenzia se la sussistenza del diritto di abitazione richiedesse necessariamente la residenza anagrafica nell’immobile della convivente superstite, ovvero se fosse sufficiente la residenza effettiva. A tale quesito l’Agenzia risponde che, come illustrato dalla circ. n. 7/2018 (in tema di detrazioni) lo status di “stabile convivente” può desumersi sia dai registri anagrafici che da una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. Pertanto, la residenza anagrafica non risulta elemento essenziale per il sorgere del diritto di abitazione.
In secondo luogo, viene chiesto all’Agenzia se il diritto di abitazione della convivente superstite, sorto ex art. 1 comma 42 della L. 76/2016, debba essere inserito in dichiarazione di successione. A chiederlo sono gli eredi del defunto, che, in questo modo, intendevano suddividere l’obbligo di pagare il tributo successorio anche con la convivente del defunto.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è negativa: il diritto di abitazione che sorge in capo al convivente more uxorio del defunto, a norma dell’art. 1 comma 42 del DLgs. 346/90, non deve rientrare in dichiarazione di successione, in quanto il convivente “non assume la qualifica di legatario dell’immobile”, in assenza di una “disposizione testamentaria volta ad istituirlo come tale ai sensi dell’art. 588 c.c. ”.
Il riconoscimento di questo diritto, afferma l’Agenzia, mira a tutelare il convivente dalle pretese restitutorie dei successori del defunto, per un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente a consentirgli di provvedere in altro modo a soddisfare l’esigenza abitativa, ma – sembra dire l’Agenzia – non è un diritto acquisito per successione, se non si accompagna alla istituzione del coniuge come erede o legatario (e la Corte cita Cass. n. 10377/2017, relativa, però, alla disciplina anteriore alla L. 76/2016).
L’affermazione dall’Agenzia delle Entrate desta qualche dubbio se si confronta il diritto di abitazione del convivente superstite qui in oggetto con il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite, di cui all’art. 540 c.c.
Va rammentato, infatti, che l’art. 540 comma 2 c.c. dispone che al coniuge “anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”. Tale diritto ha la medesima ratio protettiva del diritto di abitazione del convivente che, però, ha durata limitata.
In proposito, le Sezioni Unite (SS.UU. n. 4847/2013) hanno peraltro affermato che il riconoscimento al coniuge superstite del diritto di uso e abitazione della casa familiare opera tanto nella successione testamentaria quanto nella successione legittima. Inoltre, nella stessa decisione, la Corte ha chiarito che il diritto di abitazione del coniuge superstite configura un “prelegato ex lege”. Ciò significa che questo va detratto dalla massa ereditaria, la quale viene divisa tra i coeredi. La qualificazione in termini di legato ex lege, peraltro, aveva condotto già la Cassazione n. 1920/2008 a ritenere che tale diritto trovasse fondamento direttamente nella norma del codice civile, indipendentemente, dunque, da una disposizione testamentaria e anche in caso di rinuncia all’eredità.
Identicamente sembrerebbe operare il diritto di cui all’art. 1 comma 42 della L. 76/2016. Si tratta di un diritto che sorge per volontà della legge e che potrebbe prescindere da una disposizione testamentaria. Il fatto, adombrato dall’Agenzia, che non esista un testamento che disponga il legato sembra irrilevante: il diritto sorge ad opera della legge e, come tale dovrebbe essere indicato ai fini successori, similmente a quanto avviene per il diritto del coniuge superstite (che, però, va ad incidere su un soggetto, il coniuge, che è anche erede).