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In scadenza il reverse charge per telefoni cellulari e tablet


/ Emanuele GRECO Martedì, 23 ottobre 2018
5-6 minuti

Le disposizioni nazionali che dispongono l’applicazione del reverse charge alle cessioni di telefoni cellulari, tablet PC, laptop, di altri prodotti elettronici e nel settore energetico hanno il tempo contato.
Solo fino al 31 dicembre 2018, la direttiva comunitaria in materia di IVA (direttiva 2006/112/CE) dà la possibilità agli Stati membri dell’Unione di prevedere una misura di questo tipo, con finalità antievasive.

Per le operazioni “interne”, infatti, la richiamata direttiva disciplina due fattispecie per il reverse charge.
Nel primo caso (art. 199 della direttiva) gli Stati membri possono introdurre il meccanismo del reverse charge “sine die” e ciò vale, a livello italiano, per le prestazioni di servizi relative al settore dell’edilizia (art. 17 comma 6 lett. a) e a-ter) del DPR 633/72) e per le cessioni di fabbricati per le quali il cedente abbia optato per il regime di imponibilità IVA (art. 17 comma 6 lett. a-bis) del DPR 633/72).

Nel secondo caso (art. 199-bis della direttiva), la possibilità di imporre il meccanismo del reverse charge, per determinate operazioni, ha carattere temporaneo: è richiesto, agli Stati membri interessati, di introdurre detta misura per un periodo minimo di due anni e viene fissata, come termine ultimo per l’applicazione, la data del 31 dicembre 2018.
A livello nazionale, le disposizioni coinvolte dal reverse charge “limitato” nel tempo sono l’art. 17 comma 6 lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater), relative rispettivamente a:
- alle cessioni di telefoni cellulari (c.d. “apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative”);
- alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’art. 3 della direttiva 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell’art. 12 della medesima direttiva;
- ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
- alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ex art. 7-bis comma 3 lett. a) del DPR 633/72.
Mentre per i telefoni cellulari e per i microprocessori la disciplina è in vigore dal 1° aprile 2011 e per il settore energetico dal 1° gennaio 2015, l’entrata in vigore delle disposizioni per console da gioco, tablet PC e laptop è avvenuta il 2 maggio 2016.

Il successivo art. 17 comma 8 del DPR 633/72 espressamente dispone che, per le operazioni appena menzionate, il meccanismo del reverse charge si applichi “alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018”, per converso stabilendo che per le cessioni che avvengono dal 1° gennaio 2019 dovrà essere ripristinato l’ordinario meccanismo di applicazione dell’IVA e, dunque, l’individuazione del debitore d’imposta in colui che effettua la cessione ex art. 17 comma 1 del DPR 633/72 e l’effettuazione della rivalsa del tributo (fatte salve, naturalmente, le operazioni soggette a split payment).
Fermo restando che sia la norma nazionale che quella comunitaria sono chiare nel disporre la disapplicazione del reverse charge a fine anno, la delicatezza della questione richiederebbe un tempestivo intervento della prassi amministrativa sul punto.

Commissione europea a favore di una proroga

Va, in ultimo, rilevato che il venir meno della possibilità per gli Stati membri di applicare il reverse charge “temporaneo”, per specifiche operazioni, ai sensi del citato art. 199-bis della direttiva 2006/112/CE, ha portato la Commissione europea a mettere in guardia circa la necessità di prorogare la misura in questione.

Con una relazione trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo (si veda il documento COM(2018) 111 final), la Commissione ha evidenziato i risultati che lo strumento ha prodotto in termini di lotta all’evasione, seppur a fronte di aggravati oneri amministrativi per le imprese e per il Fisco, e ne ha suggerito l’estensione sino all’entrata in vigore del regime IVA definitivo (nel quale gli Stati membri potranno adottare il reverse charge “generalizzato”). A tal fine ha annunciato la presentazione di una proposta di direttiva la quale, però, allo stato attuale, non ci consta che sia stata ancora presentata.

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