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Proroga della CIGS anche per le aziende con meno di 100 lavoratori


/ Luca MAMONE Giovedì, 25 ottobre 2018
5-7 minuti

Con il DL 119/2018 (c.d. decreto fiscale), entrato in vigore ieri, 24 ottobre 2018, sono state anche introdotte misure in materia di proroga della CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale.

In particolare, l’art. 25 del decreto interviene sulla disposizione di proroga della CIGS prevista dall’art. 22 bis del DLgs. 148/2015 e introdotta dalla legge di bilancio 2018, rimuovendo il requisito numerico richiesto per la concessione del trattamento, consistente in un organico aziendale superiore a 100 unità lavorative, e prevedendo la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria anche per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nel relativo accordo per la riduzione concordata dell’orario di lavoro finalizzata a evitare o ridurre il ricorso al licenziamento dei lavoratori in eccedenza.

Secondo quanto indicato nella relazione allegata al decreto legge, si è voluto rimuovere il requisito dell’organico superiore a 100 unità lavorative dopo aver constatato che la rilevanza economica strategica dell’impresa deve essere valutato anche a livello territoriale dalla Regione o dalle Regioni interessate e che a tale livello anche le aziende con un organico inferiore a 100 lavoratori possono avere un impatto occupazionale e una rilevanza strategica di significativa importanza.
Per questo motivo, il provvedimento in esame consente anche alle imprese con meno di 100 lavoratori la possibilità di accedere alle proroghe della CIGS indicate all’art. 22-bis del DLgs. 148/2015, sempreché siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla norma stessa.

A tal proposito, ricordiamo che il citato art. 22-bis del DLgs. 148/2015, inserito dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), ha stabilito che per il biennio 2018/2019 e nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro su base annua, la proroga del periodo di CIGS – in deroga alle durate fissate dagli artt. 4 e 22 del medesimo DLgs. 148/2015 – possa essere concessa per le causali di riorganizzazione aziendale o crisi aziendale nonché per la causale contratto di solidarietà, così come previsto ora dal decreto fiscale, alle imprese (non solo a quelle con un organico superiore a 100 unità lavorative, come da previsione originaria) che presentino una rilevanza economica strategica anche a livello regionale e notevoli problematiche occupazionali, con esuberi significativi nel contesto territoriale.

Laddove ricorrano le predette condizioni, la concessione della deroga sarà comunque subordinata alla stipula di un apposito accordo in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, con la presenza della Regione o delle Regioni interessate, nonché alla presentazione, da parte dell’azienda, di piani di gestione intesi alla salvaguardia occupazionale, che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordate con la Regione.

Concretamente, la proroga potrà essere concessa sino al limite massimo di 12 mesi, se il programma di riorganizzazione aziendale di cui all’art. 21 comma 2 del DLgs. 148/2015 è caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi, ovvero presenta piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale.

Ricordiamo, in generale, che ai sensi del comma 2 del citato art. 21 il programma di riorganizzazione aziendale deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell’orario di lavoro.

Sempre con riferimento alla durata del differimento previsto dalla legge di bilancio 2018, si evidenzia che alle predette condizioni e nel limite delle risorse finanziarie stanziate potrà essere concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 6 mesi, qualora il piano di risanamento di cui all’art. 21 comma 3 del DLgs. 148/2015, previsto per la causale di crisi aziendale, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale e non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi ex art. 22 del DLgs. 148/2015.

Ai sensi del citato comma 3 dell’art. 21, il piano di risanamento deve essere volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. In particolare, il piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.

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