/ Caterina MONTELEONE Sabato, 27 ottobre 2018
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L’entrata in vigore dell’art. 3 del DL 119/2018 ha riammesso alla definizione agevolata dei ruoli i debitori che hanno aderito alle definizioni previste dall’art. 6 del DL 193/2016 e dall’art. 1 del DL 148/2017 e che sono, o sarebbero, decaduti per non aver pagato in tutto o in parte gli importi secondo le modalità previste dal legislatore.
Lo stratificarsi delle norme sta generando non poche difficoltà in merito alla corretta individuazione delle scadenze dei pagamenti.
In particolare, l’art. 3 del DL 119/2018 ha introdotto solo per una parte delle precedenti definizioni uno sbarramento consistente nella richiesta di pagamento entro il 7 dicembre 2018 delle rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018 per poter essere riammessi alla definizione. Il mancato rispetto di tale condizione renderà impossibile la definizione, essendo preclusa la possibilità di presentare la domanda di definizione entro il 30 aprile 2019.
Proprio in ragione delle pericolose conseguenze connesse al mancato pagamento chiesto entro il 7 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel tentativo di far chiarezza, ha cominciato a pubblicare, già nella giornata di venerdì 26 ottobre, sul proprio sito, informazioni utili per individuare quali definizioni rientrano tra quelle per le quali opera la preclusione in questione.
Per il momento, viene chiarito che si tratta dei contribuenti che, avendo aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 1 del DL 148/2017, hanno presentato domanda per la rottamazione dei carichi affidati nei primi nove mesi del 2017 e non sono riusciti a pagare le rate (o una delle rate) scadute a luglio e settembre.
Questi contribuenti potranno essere riammessi alla definizione agevolata pagando entro il 7 dicembre 2018 sia le due rate già scadute (quelle di luglio e settembre), sia la rata che scadrà il 31 ottobre.
Sotto questo profilo, è come se il termine per effettuare il pagamento delle tre rate richiamate fosse “prorogato” al 7 dicembre 2018.
Invece, come precisato anche da Agenzia delle Entrate-Riscossione, diviene irrilevante il pagamento tardivo (che, a regime, fa “saltare” la rottamazione).
Ma questi contribuenti non sono gli unici a essere interessati dalla proroga al 7 dicembre 2018.
Si ritiene, infatti, necessario precisare che tra i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 1 del DL 148/2017, e per i quali è richiesto il pagamento al 7 dicembre 2018 della rata che scadrebbe il prossimo 31 ottobre rientrano anche i debitori che erano stati esclusi dalla c.d. “prima rottamazione” (quella disciplinata dall’art. 6 del DL 193/2016) e che per poter accedere alla c.d. “seconda rottamazione” (disciplinata dall’art. 1 del DL 148/2017) hanno pagato entro il 31 luglio 2018 le rate relative a pregressi piani di dilazione ex art. 19 del DPR 602/73 in scadenza al 31 dicembre 2016.
Detto requisito condizionava, in origine, l’accesso alla rottamazione.
Senza problemi chi non ha pagato le rate pregresse a luglio 2018
Nella stessa situazione sono i debitori che, non avendo, sempre in origine, presentato domanda entro il 21 aprile 2017, sono stati riammessi dall’art. 1 del DL 148/2017 e hanno fatto domanda entro il 15 maggio 2018.
Anche per costoro, se c’è stato il pagamento delle rate pregresse entro il 31 luglio 2018, la rata che scade a ottobre slitta automaticamente al 7 dicembre 2018.
Nelle suddette ipotesi, la riammissione opera di diritto senza necessità dell’istanza, con riliquidazione degli importi ad opera di Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2019.
I benefici della rottamazione ex art. 3 del DL 119/2018 sembrano, invece, quasi solo illusori per i debitori che, nella domanda inviata entro il 15 maggio 2018, hanno optato per il pagamento in unica soluzione. A seconda della tipologia di debitori, l’unica rata o è scaduta il 31 luglio 2018 oppure scade il prossimo 31 ottobre 2018, e l’unico beneficio è la postergazione del termine al 7 dicembre 2018.
Questi soggetti, in altre parole, non potranno ridilazionare il debito “residuo”, perchè non potrà esserci un debito residuo.
Invece, nonostante possa sembrare un paradosso (specie per coloro i quali non hanno optato per il pagamento rateale), accede senza problemi alla rottamazione (presentando domanda entro il 30 aprile 2019) chi non ha pagato, entro il 31 luglio 2018, le rate su piani di dilazione pregressi scadute al 31 dicembre 2016, beneficiando, almeno così sembra, anche dello stralcio della quota sanzione relativa a queste rate.