Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Fatture passive tardive annotate entro oggi per la liquidazione di ottobre


/ Luca BILANCINI e Emanuele GRECO
4-5 minuti

L’art. 14 del decreto legge 119/2018, in vigore dal 24 ottobre 2018, permette ai soggetti passivi IVA di computare in detrazione nella liquidazione relativa al mese precedente l’IVA emergente dalle fatture di acquisto ricevute (e registrate) nei primi 15 giorni del mese, purché l’esigibilità dell’imposta si sia comunque verificata nel mese precedente.

Seppure il decreto non abbia ancora completato l’iter di conversione in legge (da ultimarsi entro il 22 dicembre 2018), le disposizioni sono da considerarsi già efficaci e, per quel che qui interessa, l’art. 14 del decreto, in assenza di un’espressa decorrenza, deve considerarsi applicabile con riferimento alla liquidazione relativa al mese di ottobre 2018 (per i soggetti passivi “mensili”), da effettuarsi entro domani, 16 novembre 2018.

Esemplificando, potrà confluire nella liquidazione del periodo l’IVA detraibile riferita a un acquisto di beni effettuato in ottobre (consegna dei beni il 25 ottobre), con fattura emessa alla data di consegna ma ricevuta (e registrata) dal cessionario solamente nei primi giorni del mese di novembre e, comunque, entro oggi, 15 novembre 2018.

In assenza della nuova disposizione (art. 14 del DL 119/2018, modificativo del DPR 100/98), detta imposta, in quanto riferita a un documento di acquisto pervenuto successivamente al mese di esigibilità (ottobre), non si sarebbe dovuta – quantomeno a livello prudenziale – computare in detrazione nella liquidazione riferita al suddetto mese (in scadenza il 16 novembre), dovendosi attendere la liquidazione successiva (liquidazione riferita al mese di novembre).

Considerando il diverso esempio delle prestazioni di servizi, nella liquidazione in scadenza domani è computata anche l’IVA detraibile emergente dalle fatture che recano una data del mese di ottobre 2018 (ad esempio perché in tale mese è stato pagato il corrispettivo), purché ricevute (e registrate) entro la data odierna.

Per i soggetti passivi che liquidano l’imposta trimestralmente, sono parimenti applicabili le disposizioni del DL 119/2018, sicché nella liquidazione in scadenza il 16 novembre “può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.
Sulla base di un’interpretazione letterale della norma, dunque, per effetto del rinvio dell’art. 1 comma 1-bis del DPR 100/98 al precedente comma 1, si deve concludere che rientra nella liquidazione in scadenza il 16 novembre la sola IVA detraibile emergente dalle fatture la cui esigibilità si è manifestata nel terzo trimestre 2018 (luglio-settembre), a condizione che il documento sia stato ricevuto (e registrato) entro il 15 ottobre.

Coinvolti anche i soggetti “trimestrali”

Quanto descritto per la liquidazione relativa al mese di ottobre 2018 (in scadenza domani, 16 novembre) sarà replicato per la liquidazione relativa al mese di novembre 2018 (in scadenza il 17 dicembre 2018).

Non potrà, invece, essere computata nella liquidazione di dicembre 2018 (in scadenza il 16 gennaio 2019) l’imposta a credito riferita a operazioni che si considerano effettuate a dicembre giacché l’art. 14 del DL 119/2018 espressamente esclude le fatture riferite a operazioni dell’anno precedente (si veda “Fatture di fine anno con detrazione IVA «rallentata»” del 31 ottobre).

Tra le novità del DL n. 119/2018, relative agli acquisti, ad oggi in vigore e che possono interessare l’operatività delle imprese e dei professionisti, si ricorda che, essendo stato modificato l’art. 25 del DPR 633/72, è abrogata la numerazione progressiva delle fatture passive prevista dalle norme previgenti.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...