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La rata da rottamazione del 30 novembre confluisce nella ridilazione


/ Caterina MONTELEONE Mercoledì, 28 novembre 2018
5-6 minuti

L’art. 3 del DL 119/2018 ha stabilito che i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata disciplinata dall’art. 1 del DL 148/2017, senza perfezionarla per mancato integrale pagamento degli importi dovuti, hanno la facoltà di “riaccedere” alla rottamazione dei ruoli, se effettuano entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018.

In base a quanto previsto dalla norma in analisi, al comma 21, una volta eseguito il pagamento del 7 dicembre si verifica “il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo” (il numero delle rate, grazie a un emendamento posto in sede di conversione del DL 119/2018 e a oggi approvato dal Senato, potrebbe essere elevato a 18).

Secondo il tenore letterale della norma richiamata, i contribuenti che hanno aderito alla definizione dell’art. 1 del DL 148/2017 devono effettuare il pagamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre e con tale pagamento, oltre alla possibilità di sanare una irregolarità che avrebbe precluso il perfezionamento della definizione, ottengono altresì la dilazione del debito residuo secondo le modalità previste per i contribuenti che aderiscono alla definizione dell’art. 3 del DL 119/2018, quindi in cinque anni (ove non ci fosse stato il DL 119/2018, le rate avrebbero dovuto essere onorate entro il 30 novembre 2018 ed entro il 28 febbraio 2019).

Al fine di chiarire possibili dubbi, relativi al significato da attribuire alla locuzione “debito residuo” l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito, nella sezione dedicata alle FAQ, un chiarimento nel quale ribadisce che l’art. 3 del DL 119/2018 ha differito il termine per il pagamento della rata in scadenza al 30 novembre 2018.
Conseguentemente, il contribuente che paghi entro il 7 dicembre gli importi richiesti (rate di luglio, settembre e ottobre 2018) ottiene il differimento dell’importo residuo da pagare (quindi in primis la rata di novembre 2018, ma anche la successiva rata di febbraio 2019), il quale verrà ripartito d’ufficio secondo le modalità di rateazione previste dall’art. 3 del DL 119/2018, dunque, salvo mutamenti in sede di conversione del decreto, dieci rate di pari importo (cinque anni) con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019.

Né la norma in analisi, né i chiarimenti ad oggi pubblicati hanno previsto in modo esplicito il differimento delle rate di novembre 2018 e febbraio 2019, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 (si fa sempre riferimento al pagamento delle rate “entro il 7 dicembre 2018”, locuzione che dovrebbe a nostro avviso ricomprendere anche questi soggetti). Si ritiene che questi ultimi possano comunque beneficiare del differimento dell’importo residuo in cinque annualità, ove decidano di non pagare la rate in scadenza a novembre 2018 e febbraio 2019.

Una diversa interpretazione sarebbe espressione di un vero e proprio paradosso. Chi paga “tardi”, quindi entro il 7 dicembre, le rate scadute a luglio, settembre, ottobre 2018 beneficerebbe della ridilazione del debito in cinque anni, mentre chi, magari con notevoli sacrifici, ha rispettato le scadenze, “dovrebbe” continuare a rispettare quelle del 30 novembre e del 28 febbraio, senza poter accedere alla ridilazione.

Principio pacifico per chi paga le rate scadute entro il 7 dicembre

Ovviamente, un atteggiamento iper-prudenziale, derivante dalla mancanza di chiarimenti specifici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, potrebbe indurre, per i contribuenti che hanno rispettato le scadenze, a pagare le rate a novembre e a febbraio, come se, per loro, non ci fosse la possibilità di ridilazionare (soluzione come detto iper-prudenziale, che personalmente non si condivide).

Benché i chiarimenti ad oggi pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nulla dicano al riguardo, si ritiene che il contribuente che paghi le rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre, possa decidere di pagare la rata di novembre 2018 rispettando la scadenza originaria.
In modo analogo potrà pagare la rata in scadenza al 28 febbraio 2019 entro tale termine, senza dover “subire” la ridilazione del debito in cinque anni.

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