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La rettifica della detrazione può compromettere l’accesso al forfetario


/ Paola RIVETTI Lunedì, 26 novembre 2018
5-7 minuti

Molti contribuenti stanno valutando, in base alla propria situazione specifica, l’opportunità di utilizzare il regime forfetario (L. 190/2014) in ragione dell’estensione che lo stesso dovrebbe subire dal 2019.
L’accessibilità al regime può essere condizionata non solo al rispetto del limite di ricavi/compensi fino a 65.000 euro e all’assenza delle cause ostative (così come saranno riformulate dalla prossima legge di bilancio), ma anche dal costo vivo che il passaggio a tale regime può comportare per effetto dell’obbligo di operare la rettifica della detrazione IVA (art. 1 comma 61 della L. 190/2014). L’aspetto si pone in modo particolare quest’anno perché l’ampliamento del regime porta a coinvolgere soggetti più strutturati.

La rettifica della detrazione va operata sui beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati e sui beni ammortizzabili.
L’IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi.
Si ipotizzi l’impresa Alfa che, al 31 dicembre 2018, abbia merci in rimanenza per 50.000 euro, per le quali ha detratto interamente l’IVA (11.000 euro). In funzione dell’accesso al regime forfetario dal 2019, Alfa deve rettificare l’imposta versando interamente l’IVA a suo tempo detratta.

L’obbligo di effettuare la rettifica della detrazione permane in capo agli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità semplificata ancorché, nell’ambito del nuovo regime di cassa, le rimanenze non assumano più rilevanza reddituale.
La nuova disciplina, infatti, ha effetto esclusivamente ai fini della determinazione del reddito d’impresa, restando invariato il profilo IVA il quale, in tema di rettifica della detrazione per mutamenti del regime fiscale, fa comunque riferimento “ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati” ex art. 19-bis2 comma 3 del DPR 633/72 (si veda “Rettifica della detrazione nel forfetario anche con deduzione delle rimanenze” dell’8 gennaio 2018).

Per i beni ammortizzabili, compresi quelli immateriali, l’IVA detratta all’atto dell’acquisto è rettificabile solo nel caso in cui non siano ancora trascorsi:
- cinque anni (l’anno di entrata in funzione e i quattro successivi), per i beni diversi dai fabbricati o loro porzioni;
- dieci anni (l’anno di entrata in funzione e i nove successivi), per i fabbricati o loro porzioni.

Non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25% (comma 5 dell’art. 19-bis2 del DPR 633/72). Rispetto a tali beni la rettifica della detrazione resta comunque dovuta nella misura in cui i medesimi non siano ancora entrati in funzione al momento del passaggio al regime agevolato, ossia non siano state ancora eseguite le deduzioni integrali o delle relative quote di ammortamento (chiarimento reso dalla circ. Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2008 n. 7, § 2.8, quesito m, con riferimento al previgente regime dei contribuenti minimi).

Si ipotizzi che la stessa impresa Alfa abbia acquistato (e contestualmente iniziato a utilizzare) il bene strumentale A, nel 2015, per 5.000 euro (con IVA al 22% interamente detratta) e il bene strumentale B, nel 2017, per 7.200 euro (con IVA al 22% interamente detratta). In funzione dell’accesso al regime forfetario dal 2019, la rettifica dell’imposta a suo tempo detratta ammonta complessivamente a 1.170,40 euro, derivanti dalla sommatoria del quinto residuo per il bene A (1.100 x 1/5=220) e dei tre quinti residui per il bene B (1.584 x 3/5=950,4).
Nel caso esemplificato, quindi, per accedere al regime forfetario dal 2019, l’impresa Alfa dovrebbe restituire complessivamente 12.170,40 euro di IVA.

Dal punto di vista operativo, la rettifica va operata nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie (cfr. anche comma 9 dell’art. 19-bis2 del DPR 633/72). Ipotizzando l’accesso al regime forfetario dal 2019, il riferimento è alla dichiarazione IVA 2019 relativa al 2018 (ultimo anno di applicazione del regime ordinario).

L’aspetto critico che potrebbe ostacolare l’accesso al regime riguarda proprio il versamento dell’importo a debito che va operato in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo IVA relativo all’anno precedente. Pertanto, per i soggetti che accedono al regime forfetario dal 2019, l’IVA oggetto di rettifica va versata in unica soluzione entro il prossimo 16 marzo 2019.

Per questa ragione, è stata sollecitata da più parti l’introduzione, nel corso dell’iter parlamentare della legge di bilancio, di una disposizione che consenta il versamento dilazionato dell’imposta rettificata, analogamente a quanto già previsto per il regime di vantaggio (in cui il pagamento poteva avvenire in cinque rate annuali di pari importo, senza interessi).

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