/ Nicola SEMERARO Venerdì, 30 novembre 2018
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Il DL 119/2018 – nelle more della conversione in legge – ha introdotto diverse misure tese ad agevolare il rapporto collaborativo tra contribuente e Amministrazione finanziaria. Tra esse, di interesse è l’istituto della c.d. rottamazione-ter, la quale, nonostante si presenti in una veste nuova rispetto alle precedenti edizioni, evidenzia alcune criticità relative all’ingiusta esclusione di quanti hanno aderito alla rottamazione-bis.
La rottamazione-bis prevede il pagamento in un massimo di tre rate tra ottobre 2018 e febbraio 2019 dei ruoli rottamandi, ed in cinque rate tra il 31 luglio 2018 ed il 28 febbraio 2019 per quelli affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2018.
La rottamazione-ter prevede che gli importi dovuti per la definizione agevolata possono essere versati in 10 rate semestrali, quindi cinque anni.
Si percepisce immediatamente come le due edizioni della rottamazione richiedano al contribuente uno sforzo finanziario differente, infatti, la rottamazione-bis prevede che il debito verso l’Erario venga saldato in otto mesi, mentre la rottamazione-ter prevede che il debito venga saldato in 60 mesi.
Mettendo a rapporto i due dati si ottiene un indice pari a 7,5 che esprime il maggior stress finanziario che il contribuente nella rottamazione-bis deve sopportare per l’adempimento, rispetto a quello previsto per la rottamazione-ter. Per esempio, a parità di importi (interessi esclusi) su un ruolo da 100.000 euro, il contribuente da rottamazione-bis dovrebbe versare 100.000 euro in 8 mesi, quindi riuscire ad ottenere in media una risorsa finanziaria disponibile di 12.500 euro al mese, mentre il contribuente da rottamazione-ter deve riuscire ad ottenere una risorsa finanziaria disponibile pari a 1.667 euro al mese.
L’importanza di tale rapporto emerge se analizzato contestualmente alle condizioni di accesso alla rottamazione. Infatti, la norma inibisce l’accesso alla rottamazione-ter ai contribuenti non in regola con i versamenti dovuti per l’adesione alla rottamazione-bis richiedendo agli stessi di versare le rate di luglio 2018, settembre 2018 ed ottobre 2018 dovute per la rottamazione-bis entro il 7 dicembre 2018 al fine di eliminare la causa ostativa.
Tale previsione normativa non è scevra da critiche, infatti, è indubbio che i termini stringenti della rottamazione-bis hanno implicato per molti contribuenti l’impossibilità a perfezionarne l’adesione, ma ci si ostina a chiederne tout court l’adempimento entro il 7 dicembre 2018. È ragionevole ritenere che detto inadempimento nella maggior parte deriva da stress finanziario, il quale, con ragionevole certezza, si ritiene persistere oltre ad essere stato la causa principale dell’iscrizione a ruolo delle somme dovute.
È logico attendersi da parte di alcuni contribuenti, su cui grava detto vincolo, l’impossibilità al pagamento delle somme dovute al 7 dicembre 2018, implicando una esclusione di fatto dei soggetti più in difficoltà. La norma, così articolata, produce un avvitamento che si traduce in un atteggiamento vessatorio verso i contribuenti volenterosi di adempiere ma più deboli e bisognosi della misura in trattazione.
Quanto sopra riporta alla mente i principi costituzionali di solidarietà e capacità contributiva che il nostro ordinamento dovrebbe tutelare.
Inoltre, il “trattamento di favore” previsto per i cittadini aderenti alla rottamazione-ter è riservato anche ai contribuenti che nel biennio trascorso non hanno esplicato alcuna volontà di adempimento, traducendosi di fatto in un premio per il contribuente inattivo ingiustamente sottratto ai contribuenti proattivi. È difficile comprende in base a quale principio si chiede al contribuente che ha provato a regolarizzare la propria posizione con l’Erario attraverso la rottamazione-bis, di pagare una impropria sanzione e versare quanto le proprie provviste non hanno permesso fino a qualche settimana fa, mentre nulla viene chiesto al contribuente inattivo.
Tale previsione normativa è sentita dai contribuenti in difficoltà come una ingiusta esclusione di fatto dall’accesso alla rottamazione-ter, sentimento che ha evidenti effetti negativi sul rapporto collaborativo tra contribuente e Amministrazione Finanziaria.
Rottamazione dei ruoli iniqua sotto molti aspetti
Infine, risulta ragionevole attendersi, nel caso in cui fosse concesso anche ai soggetti di fatto esclusi l’accesso all’istituto della rottamazione-ter, non solo una piena adesione a detto istituto, ma anche un maggior grado di perfezionamento delle istanze causa i termini di adempimento di ampio respiro finanziario.
Una rivisitazione della norma che rimuova detta causa di esclusione, sarebbe una scelta costituzionalmente corretta oltre che auspicabile.
Potrebbe aiutare chiedersi quale differenza si scorge tra i soggetti che hanno presentato l’istanza alla rottamazione-bis e quelli che hanno fino ad oggi resistito stoicamente alla tentazione di regolarizzare la loro posizione non presentando alcuna istanza.