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Acquisti di carburante dal 2019 con fattura elettronica e senza scheda


/ Emanuele GRECO Venerdì, 21 dicembre 2018
5-7 minuti

Per effetto dell’art. 11-bis del DL 87/2018, è stata differita al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica (originariamente previsti per il 1° luglio) relativi alle cessioni di benzina e gasolio presso impianti stradali di distribuzione. A tale data è stata differita anche l’abolizione della scheda carburante (e dell’utilizzo, alternativo, dell’estratto conto) al fine di documentare l’acquisto effettuato, ai fini fiscali.

A partire del 1° gennaio 2019, la certificazione degli obblighi relativi alle cessioni di carburante dovrà avvenire, pertanto, mediante fattura elettronica, a prescindere dallo stadio di commercializzazione del prodotto (art. 22 comma 3 del DPR 633/72, modificato dall’art. 1 comma 920 della L. 205/2017). Saranno incluse nei nuovi obblighi, oltre alle operazioni effettuate da imprese petrolifere, grossisti e intermediari, anche le vendite al dettaglio presso gli impianti stradali.

Va, peraltro, sottolineato che a decorrere dal 1° gennaio 2019 i distributori al dettaglio potranno fruire dell’esonero dagli obblighi di certificazione ex art. 2 comma 1 lett. b) del DPR 696/96 per le sole cessioni di carburanti nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione (art. 1 comma 921 della L. 205/2017), al di là del fatto che i distributori “ad elevata automazione” sono comunque tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi (provv. Agenzia delle Dogane n. 106701/2018).

Alla luce di quanto descritto, è di tutta evidenza che i soggetti passivi IVA i quali acquistano carburante al dettaglio e intendono ricevere la fattura (imprescindibile ai fini della detrazione dell’imposta) dovranno comunicare i propri dati anagrafici e fiscali presso gli impianti stradali di distribuzione. Ciò consentirà di ricevere la fattura elettronica all’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario), se questo è stato registrato preventivamente oppure, in assenza di indirizzo telematico registrato, la fattura elettronica sarà reperibile in un’apposita area del sito dell’Agenzia ove il soggetto passivo potrà recuperarla e “scaricarla” ai fini della registrazione.

Al fine di comunicare le informazioni rilevanti al distributore ed in particolar modo nei casi di chiusura dell’impianto, è opportuno dotarsi del c.d. QR-code, elemento che consente alla controparte (cedente) di acquisire automaticamente, grazie ad un apposito lettore, i dati anagrafici, il numero di partita IVA e l’indirizzo telematico dell’acquirente.

Per coloro che, invece, non intendessero, richiedere fattura elettronica al momento dell’acquisto del carburante, resta possibile avvalersi di buoni carburante o carte carburante, per i quali – se qualificabili come buoni “monouso” – l’esigibilità dell’IVA si verifica al momento dell’emissione del buono a norma del previsto nuovo art. 6-bis del DPR 633/72.
In tutti i casi, per poter esercitare il diritto della detrazione dell’IVA (art. 19-bis lett. d) del DPR 633/72) e per dedurre il costo di acquisto ai fini delle imposte sui redditi (art. 164 comma 1-bis del TUIR), rimane fermo l’obbligo di effettuare il pagamento mediante mezzi tracciabili, come bonifici, assegni, carte di credito, carte di debito, carte prepagate (provv. Agenzia delle Entrate n. 73203/2018).

Come anticipato, l’art. 22 comma 3 del DPR 633/72 impone, dal 1° gennaio 2019, a tutti i soggetti passivi IVA l’obbligo di documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione.
La necessità di acquisire la fattura elettronica, seppur ininfluente per la detrazione IVA, dovrebbe comunque interessare i soggetti in regime di vantaggio o “minimi” (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011) ai fini della documentazione del costo, per il fatto che i distributori di carburante non sono tenuti al rilascio di ricevuta fiscale per chi si qualifichi come “privato”.

Per i soggetti in regime forfetario (art. 1 della L. 190/2014) la ricezione della fattura elettronica non è essenziale ai fini della determinazione del reddito (che viene determinato avvalendosi di un coefficiente di redditività) ma utile ai fini della documentazione delle fatture di acquisto richiesta dal comma 59 del citato art. 1 oltre che all’obbligo di indicazione delle spese per autotrazione nel modello REDDITI.

Qualche modifica, dal 1° gennaio 2019, potrebbe interessare i soggetti che applicano l’IVA con il meccanismo dello split payment (tra cui, Pubbliche Amministrazioni, enti e società controllati dalla P.A., società quotate nel’indice FTSE MIB). Come ha osservato Confindustria (nota di aggiornamento dell’8 giugno 2018), l’abolizione della scheda carburante e l’introduzione degli obblighi di fatturazione elettronica nel settore dei carburanti fanno venir meno la possibilità di effettuare acquisti di carburante senza applicazione dello split payment per questi soggetti. La documentazione mediante scheda carburante in luogo della fattura, difatti, in base all’art. 9 del DM 23 gennaio 2015, non fa sorgere l’obbligo di assolvere l’IVA avvalendosi del meccanismo dello split payment per gli acquisti così certificati. Tale impostazione potrà considerarsi valida solamente per le cessioni di benzina e gasolio effettuati entro il 31 dicembre 2018.

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