31/12/2018 | di Fabrizio Giovanni Poggiani
I commercianti al dettaglio che emettono, su richiesta, una fattura elettronica immediata da trasmettere entro i termini della liquidazione periodica, contestualmente all’acquisto devono consegnare al cliente un’apposita quietanza, con valenza solo commerciale e non fiscale. Questa una delle risposte alle domande più ricorrenti (FAQ) dell’Agenzia delle Entrate, pubblicate il 21.12.2018 sul sito istituzionale, nell’apposita sezione dedicata alla fattura elettronica.
Il caso più ricorrente si riferisce all’esercente il commercio al dettaglio che, com’è noto, dal prossimo gennaio sarà costretto a emettere la fattura digitale, in caso di richiesta da parte del cliente. L’Agenzia delle Entrate ricorda che, in assenza di fattura elettronica, i corrispettivi devono essere certificati con rilascio della ricevuta fiscale, di cui all’art. 8, L. 249/1976 o con scontrino fiscale, di cui alla L. 18/1983.
Quindi, in presenza di una fattura differita, il commerciante dovrà emettere una ricevuta fiscale o scontrino da utilizzare come documento equipollente, ai sensi dell’art. 21, D.P.R. 633/1972 (Agenzia delle Entrate, circolare 249/E/1996), scorporando l’ammontare dal totale dei corrispettivi giornalieri. In presenza di fattura immediata, il commerciante dovrà trasmettere la fattura elettronica al sistema di interscambio (SdI), entro il termine di liquidazione periodica, ma al momento della vendita dovrà rilasciare un’apposita “quietanza” (art. 1199 C.C.) che assumerà una rilevanza solo commerciale e non di natura tributaria; tale atteggiamento deve essere tenuto anche quando il fornitore è obbligato a emettere solo fatture ad altro soggetto Iva.
Sul punto, l’Agenzia ricorda che se il cliente si configura come consumatore finale, il commerciante dovrà mettere a disposizione la fattura cartacea al momento dell’emissione di quella elettronica.
Si devono considerare “transfrontaliere” anche le operazioni eseguite nei confronti di soggetti residenti a Livigno e Campione d’Italia, l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si dovrà assolvere esclusivamente con le modalità indicate dall’art. 6, D.M. 17.06.2014, in un’unica soluzione (delega F24), tenendo conto di valorizzare il blocco “DatiBollo”.
Per le fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali, i dati della lettera d’intento dovranno essere inseriti in uno dei campi facoltativi riferibili ai dati generali, il contributo Enasarco dovrà essere rappresentato nel blocco “AltriDatiGestionali” e i documenti di trasporto (D.D.T.) potranno essere conservati in formato cartaceo, se non allegati alla fattura elettronica; nel caso di allegazione, invece, saranno portati in conservazione con la fattura digitale.
Infine, per l’inserimento delle spese anticipate in nome e per conto dei professionisti (legali, notai, commercialisti e quant’altro), l’Agenzia indica il blocco “DatiBeniServizi” con l’indicazione dell’ammontare, della descrizione e, in luogo dell’Iva, il codice natura “NI”; in alternativa, il blocco da utilizzare potrà essere quello individuato come “AltriDatiGestionali”, con aggiunta delle spese nell’ammontare totale.