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Dati delle e-fatture memorizzati solo con consenso dei contribuenti


/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA Sabato, 22 dicembre 2018
4-6 minuti

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 524526 pubblicato ieri, si adegua alla richieste del Garante della privacy per la tutela dei dati personali dei soggetti che trasmettono fatture in formato elettronico.
A tal fine, l’Agenzia – con il provvedimento in questione – muta le proprie regole relative alla memorizzazione delle e-fatture nonché quelle per l’utilizzo del servizio di consultazione da parte di contribuenti e intermediari.

A seguito del tavolo tecnico istituto tra l’Agenzia delle Entrate e il Garante per la privacy, sono quindi individuate ulteriori misure di sicurezza rispetto a quelle sinora previste dal provvedimento 30 aprile 2018 n. 89757, che viene così modificato.

In base alle nuove regole viene previsto che siano i contribuenti a dare l’assenso, anche tramite intermediari delegati, alla funzionalità gratuita di consultazione e download delle fatture elettroniche che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione.
L’adesione sarà espressa con la firma di uno specifico accordo di servizio che verrà pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia entro il 3 maggio 2019. In assenza di adesione, l’Agenzia memorizzerà e renderà consultabile e scaricabile l’e-fattura solo fino all’avvenuto recapito al destinatario.

Una volta consegnata la fattura saranno memorizzati esclusivamente i dati rilevanti ai fini fiscali, che verranno raccolti e archiviati in una banca dati separata e trattati per le attività istituzionali. Questi dati saranno cancellati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia delle Entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione.
I file delle fatture elettroniche memorizzati sono comunque cancellati entro 30 giorni dal termine del periodo di consultazione (31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI).

In assenza dell’adesione al servizio, l’Agenzia memorizza e rende consultabile e scaricabile il file XML della fattura elettronica solo fino all’avvenuto recapito della stessa. Una volta consegnata la fattura, saranno conservati esclusivamente i dati fiscalmente rilevanti previsti dall’art. 21 del DPR 633/72, ad eccezione delle informazioni relative alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell’operazione (art. 21 comma 2 lett. g) del DPR 633/72).
Saranno conservati anche i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso il Sistema di interscambio, compreso il codice “hash” che caratterizza univocamente il documento.

I suddetti dati sono resi disponibili in consultazione esclusivamente agli operatori IVA, nonché ai contribuenti, diversi dalle persone fisiche consumatori finali, che non sono titolari di partita IVA (ad esempio enti non commerciali e condomini). Nel caso in cui il cessionario o committente sia un consumatore finale, in assenza della sua adesione al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute.

Se almeno una delle parti tra emittente e destinatario aderirà al servizio facoltativo, l’Agenzia memorizzerà la fattura nella sua interezza, rendendola disponibile per la consultazione e lo scarico solo a chi avrà aderito al servizio. Potranno aderire anche i consumatori finali che quindi avranno la possibilità di accedere, all’interno della propria area riservata sul sito web dell’Agenzia, alle e-fatture ricevute.

Il 2 luglio 2019 è il termine ultimo per effettuare l’adesione al servizio. Successivamente a tale data, l’Agenzia memorizzerà temporaneamente le fatture elettroniche e le renderà disponibili in consultazione, su richiesta, all’emittente, al destinatario o a loro intermediari delegati. Se non si aderisce, l’Agenzia cancellerà le fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio e manterrà solo i dati di natura fiscale, che verranno raccolti e archiviati nella banca dati separata.

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