Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Entro il 31 dicembre vanno fruite due settimane di ferie maturate nel 2018


/ Pietro GREMIGNI Giovedì, 20 dicembre 2018
5-7 minuti

Entro il 31 dicembre i lavoratori hanno diritto di fruire obbligatoriamente di almeno due settimane di ferie. Se in azienda – come in genere accade – viene applicato un periodo di maturazione coincidente con l’anno civile (da gennaio a dicembre), si tratta di due delle quattro settimane maturate nel corso del 2018; nel caso invece di azienda che applica come periodo di maturazione quello dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo, si tratta delle restanti due settimane maturate tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2017.

Il quadro di riferimento è rappresentato dall’art. 10 del DLgs. n. 66/2003, secondo cui il diritto alle quattro settimane minime dovute per legge, può essere spezzato in due: almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione; le altre due settimane, entro il 18° mese successivo al termine dell’anno di maturazione.
La previsione indicata può essere modificata dalla contrattazione collettiva o dalle specifiche discipline di quei settori che svolgono servizi di pubblico interesse ai sensi dell’art. 2 comma 2 del citato DLgs. n. 66/2003.
Se il lavoratore lo richiede, le due settimane devono essere accordate consecutivamente, nel rispetto delle regole generali fissate dall’art. 2109 c.c., ossia: il periodo va stabilito dal datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore; la richiesta va fatta con un certo anticipo per permettere al datore di lavoro di organizzarsi di conseguenza.

L’art. 10 citato si riferisce testualmente a periodo che va goduto nel corso dell’anno di maturazione. Entro il 31 dicembre 2018 vanno pertanto godute per intero tutte e due le settimane e non solo una parte, non valendo ad evitare le sanzioni iniziare a fruire del periodo dal 24 dicembre per terminarlo il 6 gennaio (§ 16 della circolare del Ministero del Lavoro del 3 marzo 2005 n. 8).
Non è nemmeno ammissibile monetizzare il relativo periodo o parte dello stesso, perché in corso di rapporto la legge ne prevede il divieto.

Diversa è la conclusione qualora la contrattazione collettiva accordi al lavoratore più di quattro settimane; in questo caso potrebbe accadere che sia stata già goduta nell’anno una parte delle due settimane. Al lavoratore potrebbe essere accordato un periodo di ferie di due settimane a fine anno di cui la prima entro il 31 dicembre riferita al periodo previsto per legge e la seconda nei primi sette giorni di gennaio da imputare al periodo in più stabilito dal CCNL.

La contrattazione collettiva può anche ridurre il limite delle due settimane per cui è obbligatorio il godimento infra-annuale, purché tale riduzione non vanifichi la richiamata funzione dell’istituto feriale e sia occasionata da eccezionali esigenze di servizio o, comunque, da esigenze aziendali serie (così il Ministero del Lavoro con risposta ad interpello n. 4908/2006). L’art. 10 del DLgs. n. 66/2003 citato stabilisce inoltre che “le restanti due settimane, devono essere godute nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”.

Come detto, se l’anno di maturazione va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo, entro il prossimo 31 dicembre deve essere esaurita la fruizione delle ferie 2016/2017.
Il limite massimo di 18 mesi può essere prolungato dalla contrattazione collettiva, ma non oltre il limite che possa snaturarne la funzione.

Esistono alcune deroghe

Esistono tuttavia delle deroghe ai predetti obblighi. Ciò può accadere quando il lavoratore si assenti per un periodo di tempo talmente lungo da rendere impossibile la fruizione infra-annuale delle due settimane di ferie. Come pure, in applicazione della circolare n. 8/2005 del Ministero del Lavoro, nei casi in cui la concessione delle ferie risulti impossibile o troppo gravoso per l’organizzazione aziendale.
Due sono le conseguenze a carico del datore di lavoro che non permetta al lavoratore di fruire delle quattro settimane, nei termini indicati.

Innanzitutto la sanzione amministrativa, pari ad una somma da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno due anni, la misura della sanzione varia da 400 a 1.500 euro; se invece si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la misura della sanzione varia da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta (art. 18-bis comma 3 del DLgs. n. 66/2003).
Il lavoratore poi vanterà un credito per ferie arretrate che potranno essere concesse anche dopo le scadenze previste (fermo restano le sanzioni indicate) o monetizzate entro la fine del rapporto.

Inoltre il lavoratore potrebbe chiedere un risarcimento danni per usura psico-fisica derivante dal mancato riposo, con l’obbligo (non semplice) di provarlo.
Infine va fatta attenzione ad eventuali infortuni per disattenzione del lavoratore che potrebbero essere imputati proprio alla mancata concessione del periodo minimo di ferie.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...