/ Emanuele GRECO Giovedì, 27 dicembre 2018
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Per le fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2019, relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, è obbligatoria l’emissione in formato XML e la trasmissione utilizzando il Sistema di Interscambio (art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015).
L’obbligo riguarda anche le fatture nei confronti di “privati consumatori”, per le quali è necessaria la richiesta del cliente (il maxiemendamento al Ddl. di bilancio 2019, approvato dal Senato, modifica sul punto il citato art. 1 comma 3).
In formato elettronico, dal 1° gennaio 2019, dovranno essere emesse anche le note di variazione e le autofatture, ma non le bollette doganali e gli altri documenti che - come detto - si riferiscono ad operazioni con soggetti non residenti e non stabiliti in Italia.
Dunque, per le operazioni “a cavallo d’anno”, al fine di comprendere se la fattura è dovuta in formato XML o ancora in formato analogico, si guarda al momento in cui il documento deve essere emesso da parte del cedente o prestatore (ovvero da parte del cessionario o committente, nel caso di autofattura o di “self-billing”).
Elemento prodromico rispetto agli obblighi e alle modalità di emissione della fattura è la determinazione del momento di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi ai fini IVA (salvo che la fattura sia emessa, su base volontaria, prima del verificarsi del suddetto momento).
A noma dell’art. 6 del DPR 633/72, in estrema sintesi:
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate al momento di stipulazione del rogito notarile;
- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate al momento di consegna o spedizione dei beni;
- le cessioni di beni (immobili e mobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, a prescindere dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione;
- tutte le operazioni, si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo (anche parziale), se questo avviene antecedentemente rispetto all’effettuazione della cessione o prestazione.
Le suddette regole valgono anche per i soggetti in regime di IVA per cassa, per i quali la deroga concerne solamente il momento di esigibilità dell’imposta, ma non quello di effettuazione dell’operazione (e i connessi obblighi di fatturazione).
Per le fatture differite dovrà essere, invece, posta particolare attenzione perché, se il momento di effettuazione dell’operazione si verifica nel mese di dicembre 2018 e la fattura viene emessa nei primi 15 giorni del mese di gennaio 2019, il documento deve essere prodotto in formato XML (art. 21 comma 4 primo periodo del DPR 633/72). Rimane possibile l’emissione della fattura riepilogativa (cartacea) entro il 31 dicembre.
Ulteriori cautele occorrono per individuare il momento di effettuazione, “a cavallo d’anno”, per i pagamenti effettuati con mezzi diversi dal contante (es. assegni bancari, RI.BA, RID, bonifico bancario). Secondo la circolare Agenzia delle Entrate n. 44/2012, si dovrà farà riferimento alle risultanze dei conti del cedente o prestatore, attestanti l’accreditamento del corrispettivo. Se, per una prestazione di servizi eseguita nel 2018, il pagamento avviene con bonifico e l’importo è accreditato al prestatore il 2 gennaio 2019, l’operazione si considera effettuata in gennaio, con obbligo di emissione di fattura XML.
Resta fermo che, per le fatture emesse dal 1° gennaio 2019 e sino al 30 giugno 2019, è possibile l’emissione senza sanzioni entro il termine della liquidazione periodica cui il documento si riferisce.
La data di emissione della fattura, per la cessione di beni effettuata o per la prestazione di servizi resa, può riflettersi sul diritto alla detrazione IVA spettante in capo al cessionario o committente.
Difatti, secondo l’art. 14 del DL 119/2018, solo per fatture ricevute e registrate nel 2018 il relativo credito può essere computato nella liquidazione IVA di dicembre ovvero concorrere alla determinazione del credito IVA annuale, il quale può essere utilizzato, fino a 5.000 euro, in compensazione “orizzontale” già a decorrere dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui è maturato.
Per quelle fatture di “fine anno” che saranno emesse in formato analogico, ben può esservi uno sfasamento tra la data di emissione / spedizione del documento e quella in cui il cessionario o committente la riceve o comunque ne viene a conoscenza (sfasamento che, invero, può riguardare anche le fatture in formato elettronico che transitano per il Sistema di Interscambio).
Al di là del fatto che è stato abolito l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture ricevute nel registro IVA acquisti (art. 13 del DL 119/2018), non è nemmeno richiesta l’adozione di registri sezionali ai fini della distinta registrazione delle fatture elettroniche e analogiche (FAQ Agenzia delle Entrate).
Sotto il profilo della detrazione, per le fatture ricevute e registrate a gennaio 2019 ma riferibili ad operazioni del 2018, resta possibile il computo nella liquidazione periodica relativa al mese di gennaio 2019, entro il 16 febbraio 2019.