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In scadenza i termini per l’accertamento sull’anno 2013



/ Alfio CISSELLO Lunedì, 17 dicembre 2018
4-5 minuti

In base agli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, nella formulazione antecedente alle modifiche della L. 208/2015, entro il 31 dicembre 2018, a pena di decadenza, vanno notificati gli avvisi di accertamento in tema di imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all’annualità 2013 (modello UNICO, dichiarazione IVA e IRAP 2014).
Se, invece, si tratta di omessa dichiarazione, entro fine anno l’annualità in scadenza è il 2012 (modello UNICO, dichiarazione IVA e IRAP 2013).

Ciò in quanto l’accertamento, a pena di decadenza, va ancora notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quinto anno se c’è omessa dichiarazione.
A partire dalle dichiarazioni presentate nel 2017 (quindi dal periodo d’imposta 2016), operano le modifiche della L. 208/2015, che hanno aumentato i termini di un anno per le dichiarazioni presentate e di due anni per le dichiarazioni omesse, avendo, nel contempo, abrogato il raddoppio dei termini per violazioni penali.
Tutte le problematiche relative ai termini di decadenza dal potere di accertamento sono trattate nella Scheda Eutekne di dicembre 2018.

In merito all’omessa dichiarazione, si evidenzia che il maggior termine di cinque (o di sette) anni non opera, naturalmente, per i contribuenti che, ad esempio siccome possessori di soli redditi di lavoro dipendente erogati da un unico sostituto d’imposta, non devono assolvere l’obbligo dichiarativo.
L’obbligo dichiarativo, ai fini dei termini, non si può, secondo la giurisprudenza, nemmeno ritenere sussistente se il reddito è imputato dagli uffici per effetto di semplici presunzioni, come la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali ristrette.

Regole speciali valgono per alcune categorie di contribuenti (si vedano gli appositi provvedimenti direttoriali delle Entrate, tra cui non figurano ad esempio i professionisti), se congrui e coerenti con gli studi di settore: in tal caso, salvo violazioni penali tributarie, i termini di decadenza sono ridotti di un anno.
Ci sono anche altre disposizioni specifiche di cui bisogna tenere conto.

Si pensi all’art. 12 del DL 78/2009, che, per effetto di una presunzione legale relativa, sancisce che i possedimenti esteri detenuti in paradisi fiscali senza indicazione nel quadro RW si presumono frutto di evasione.
In questa ipotesi, i termini di accertamento per richiedere le imposte derivanti dalla menzionata presunzione sono raddoppiati; la norma, in merito alle imposte e alle consequenziali sanzioni da dichiarazione infedele oppure omessa, non può essere retroattiva (Cass. 2 febbraio 2018 n. 2662).

Pertanto, la presunzione dovrebbe operare dall’anno 2009, per le dichiarazioni che avrebbero dovuto essere presentate entro il 30 settembre 2010.
L’anno 2009, quindi, potrebbe essere accertato, alle condizioni e nei limiti dell’art. 12 del DL 78/2009, entro fine anno.

Bisogna verificare eventuali cause di proroga o di riduzione

Poi, il termine, decadenziale, per la notifica degli avvisi di recupero dei crediti d’imposta inesistenti indebitamente compensati è del 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è avvenuta la compensazione.
Tramite un’interpretazione sistematica, dunque, è possibile sostenere che il termine sia del 31 dicembre del quarto (o quinto) anno successivo a quello di utilizzo del credito, se l’indebita compensazione concerne crediti esistenti ma non spettanti.

In merito ai tributi locali, il termine per l’accertamento dell’evasione e dell’omesso versamento di tributi locali coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata o il versamento avrebbe dovuto essere effettuato (art. 1 comma 161 della L. 296/2006).

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