/ Paola RIVETTI Lunedì, 31 dicembre 2018
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La legge di bilancio 2019 approvata ieri dal Parlamento ridefinisce l’ambito di applicazione del regime forfetario (L. 190/2014). Rispetto alle prime bozze del testo, la versione definitiva del provvedimento:
- conferma la soglia unica di ricavi/compensi (sono, invece, rimosse le soglie connesse al sostenimento di spese per lavoro dipendente e per beni strumentali le quali, quindi, non devono più essere computate ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime dal 1° gennaio 2019);
- riformula le cause ostative connesse al possesso di partecipazioni e allo svolgimento (attuale o passato) di lavoro dipendente.
È bene sottolineare che non viene variata dalla legge di bilancio la restante disciplina del regime forfetario, quale la determinazione del reddito, l’imposizione sostitutiva al 5% per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività, l’esclusione da IVA, la semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili, la riduzione dei contributi previdenziali alla Gestione artigiani e commercianti INPS.
Per accedere al regime forfetario i ricavi e i compensi derivanti dall’attività d’impresa o di lavoro autonomo non devono superare, nell’anno precedente, 65.000 euro. Ai fini del computo della soglia:
- va applicato il criterio di determinazione del reddito (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato nel periodo precedente (circ. Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2015 n. 6, § 9.6);
- assumono rilevanza anche i ricavi/compensi relativi a un’attività cessata, diversa da quella iniziata nel corso dell’anno successivo e per la quale si intende usufruire del regime forfetario (Relazione illustrativa al Ddl. di stabilità 2015 – L. 190/2014);
- va applicato il ragguaglio ad anno in caso di inizio dell’attività in corso d’anno;
- non rilevano i maggiori ricavi o compensi da adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017 (art. 1 comma 55 lett. a) della L. 190/2014);
- nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate (art. 1 comma 55 lett. b) della L. 190/2014).
In linea generale, la nuova soglia di 65.000 euro va verificata, dal 1° gennaio 2019, rispetto a quanto “incassato” nell’anno precedente; tale criterio opera tanto in caso di primo accesso al regime, quanto in caso di verifica della permanenza nel 2019 (soluzione adottata dalla circ. Agenzia delle Entrate 4 aprile 2016 n. 10, § 2.2).
Così, ad esempio, il professionista che, nel 2018, abbia percepito compensi per 40.000 euro può continuare ad applicare il regime forfetario l’anno successivo (benché per il 2018 abbia superato il limite di compensi per 10.000 euro).
Il superamento della nuova soglia determina la fuoriuscita dal regime a decorrere dall’anno successivo (nell’esempio di cui sopra, dal 2020), indipendentemente dalla misura dello sforamento, ai senso dell’art. 1 comma 71 della L. 190/2014 (si veda “Flax tax generosa per chi sfora nell’anno” di oggi).
Quanto alle riformulate cause ostative, a decorrere dal 1° gennaio 2019, non possono utilizzare il regime forfetario per l’attività d’impresa o di lavoro autonomo i soggetti che:
- contemporaneamente all’attività, possiedono una partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari (art. 5 del TUIR), oppure controllano, direttamente o indirettamente, srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (conseguentemente, la partecipazione in srl, trasparenti o non, preclude l’utilizzo del regime solo al ricorrere di una duplice condizione: la partecipazione deve determinare, direttamente o indirettamente, il controllo della società e la srl deve operare in realtà economiche riconducibili a quella della persona fisica in regime forfetario);
- svolgono l’attività autonoma, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro, oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Naturalmente, tali cause ostative si aggiungono a quelle già previste (e confermate) relative all’utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito, alla residenza fiscale all’estero, al compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dal 1° gennaio 2019. Pertanto, le stesse devono essere considerate in occasione del primo accesso al regime nel 2019, oppure per verificarne la permanenza per i soggetti che già lo applicavano nel 2018.